Oggetto di un divieto, non può fare l’agente di sicurezza

Nulla da fare per un aspirante agente di sicurezza privata cui la Polizia cantonale ticinese, nell’agosto di due anni fa, aveva negato il rilascio della relativa autorizzazione cantonale a causa di un precedente per rapina, un divieto di accedere a manifestazioni sportive in Italia (DASPO) e a un procedimento penale per i reati di truffa, falsità in documenti e contravvenzione alla legge federale sull'assicurazione infortuni ancora pendente in Ticino.
Il Tribunale federale (TF) ha infatti respinto il ricorso presentato dell’interessato, che era pure stato in cura presso una psichiatra dal 2011 al 2015, periodo durante il quale aveva anche dovuto assumere psicofarmaci. La suprema Corte ha condiviso il parere del Consiglio di Stato ticinese e del Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) che, il 13 dicembre 2017 e, rispettivamente, i 20 agosto 2019, avevano a loro volta confermato la decisione della Polizia.
Come già il TRAM, anche i giudici di Losanna hanno ritenuto che «la condanna inflitta all'insorgente per rapina nel 2008, benché eliminata dal casellario giudiziale, denotava un carattere violento dell'autore». Il fatto poi che era stato oggetto di un «DASPO» della durata di tre anni in seguito ad eventi accaduti nel 2010, «non deponeva certo a suo favore», al pari dell’apertura di un ulteriore procedimento penale, benché tuttora pendente ed indipendentemente dall'esito del medesimo.
Infine, scrivono i giudici di Losanna, «anche se fossero state rilasciate delle autorizzazioni a persone che, come il richiedente, non offrono sufficienti garanzie di idoneità, i preminenti interessi pubblici in gioco non gli permettevano di avvalersi del diritto alla parità di trattamento nell'illegalità».