Più rotazione nelle cariche e maggiore mobilità delle risorse

Dall’ormai datato regolamento del 1924 a una normativa al passo coi tempi, in grado di assorbire – e affrontare – anche gli scossoni che hanno recentemente investito la Giustizia ticinese. Sia chiaro: le modifiche introdotte nel nuovo regolamento del Tribunale d’appello, in vigore dal 1. dicembre 2025, non rappresentano una reazione diretta ai recenti fatti di cronaca. Il lavoro di revisione condotto dalla Commissione amministrativa del Tribunale ha in realtà un respiro e una portata ben più ampia, pur avendo introdotto alcune disposizioni in sintonia con quanto già deciso dal Parlamento a margine della lunga discussione politica di questi ultimi mesi, come ad esempio la rotazione delle cariche.
In generale, potremmo dire che la nuova normativa permette di organizzare meglio l’attività del Tribunale, in quanto punta su una maggiore unità, condivisione e partecipazione di tutte le Sezioni e Camere e degli stessi Giudici. Un principio che trova riscontro, molto concretamente, nell’introduzione dell’obbligo di convocare – di regola almeno una volta all’anno – il Plenum dei giudici e le Sezioni. In precedenza, una simile disposizione non esisteva: ora invece il presidente, la Commissione amministrativa o almeno sette giudici ordinari avranno la facoltà di convocare il Plenum, garantendo così un momento istituzionalizzato di confronto e coordinamento. Lo stesso principio varrà anche all’interno delle singole Sezioni del Tribunale d’appello – la Sezione di diritto civile, la Sezione di diritto pubblico e il Tribunale penale cantonale – e, al loro interno, per le diverse Camere. In pratica, sarà sufficiente che il presidente della Camera, o anche solo un giudice, ne faccia richiesta perché la Camera singola venga convocata. In questo modo si vuole rafforzare il ruolo (e il peso) di ogni giudice, il quale viene investito di una maggiore responsabilità e facoltà d’iniziativa nel poter chiedere la convocazione della propria Camera. Quindi, maggiore confronto interno, discussione e dialogo. Riassumendo: la governance impone ai giudici di incontrarsi.
Rotazione delle cariche
Un’altra novità di rilievo riguarda la rotazione delle cariche di presidente e vicepresidente di Camera, che potranno restare in funzione per un periodo di due anni, rinnovabile fino a due volte, per un massimo di sei anni consecutivi. Una misura che in parte ricalca quanto già attuato dal Parlamento, a livello di LOG, per le cariche di presidente e vicepresidente di Sezione, «rieleggibili al massimo una volta» (LOG, art.42). Per alcune Camere “presidenziali”, dove la rotazione automatica sarebbe più problematica tenuto conto del numero di effettivi, la misura sarà derogabile. Dettagli a parte, l’idea è di favorire una maggiore compartecipazione delle responsabilità da parte di tutti i Giudici, evitando presidenze troppo longeve. Il regolamento del 1924, infatti, non fissava alcun limite temporale, considerando che il mandato dei giudici è comunque di dieci anni. Seguendo il principio della LOG, dunque, anche la Commissione amministrativa del Tribunale d’appello si è dotata di questa regola per le Camere.
Mobilità e risorse
Un altro profondo cambiamento riguarda la gestione delle risorse nel Tribunale. Tra i nuovi compiti della Commissione amministrativa spicca quello di «vigilare sul buon funzionamento delle Sezioni e delle Camere». Non solo. «A tal fine (la Commissione, n.d.r..) può adottare misure atte a favorire l’equilibrio del carico di lavoro». Detto altrimenti, le risorse amministrative – come i cancellieri – potranno essere assegnate là dove il carico di lavoro è maggiore, superando quindi la logica dei «compartimenti stagni» che spesso caratterizza la pubblica amministrazione. Si tratta di un vero cambio di paradigma nella gestione del personale. Un cambiamento fondato sulla possibilità di valutare con maggiore precisione i bisogni effettivi delle singole Camere e Sezioni. Come detto, questo cambio di mentalità sarà guidato dal lavoro della Commissione amministrativa che in m aniera neutrale, oggettiva e sulla base di dati approvati anche grazie a un nuovo sistema informativo, deciderà dove allocare le risorse interne in base ai bisogni.
L’anno giudiziario
Piccola parentesi dal sapore velatamente politico. Tra i compiti del segretario generale ci sarà anche l’organizzazione (d’intesa con il presidente) della cerimonia di apertura dell’anno giudiziario, un momento altamente istituzionale, oltre che simbolico, che resterà quindi sotto la ferma conduzione del Tribunale. Un punto, inserito ex novo nel regolamento, che indirettamente sembra lanciare un messaggio alla politica e in particolare al Dipartimento delle Istituzioni sul primato della giornata. A proposito di punti (e puntini sulle i) inseriti nel regolamento, per la prima volta vi compare anche un riferimento alla Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi. Un riferimento che intende ancorare nel regolamento l’importante gremio formativo e il lavoro svolto nel panorama cantonale, tra altri attori, per esempio, come la SUPSI o l’USI.
Controllo interno
Da ultimo, un riferimento all’autonomia finanziaria di cui sta discutendo la politica. Sebbene il nuovo regolamento non possa chiaramente modificare l’attuale impronta gestionale - la legislazione rimane infatti invariata - esso si inserisce comunque sullo sfondo di una discussione più ampia sul futuro assetto amministrativo e finanziario della Giustizia. Il riferimento a questa discussione lo troviamo all’articolo 23, in cui si specifica la volontà di introdurre strumenti di controllo interno e di gestione dei rischi: un approccio nuovo per la giustizia, che mira a garantire processi più strutturati, un uso più efficace delle risorse e una migliore capacità di verifica dei risultati. In questo senso, il nuovo regolamento contribuisce in un certo senso a professionalizzare il Tribunale, proiettandolo verso un modello gestionale più moderno e responsabile, anche nell’ottica di una possibile – sebbene non garantita – maggiore autonomia finanziaria futura.
