Processo

Quanto veloce possono andare i poliziotti in caso d’emergenza?

Agente a processo dopo aver preso un radar mentre a Gentilino guidava a 102 km/h dove il limite era a 50 - Rischia una condanna a 1 anno - Per l’accusa non c’era motivo di andare così, la difesa ne chiede invece l’assoluzione
John Robbiani
09.10.2020 13:30

È un processo appassionante. Anche perché qualunque sia il verdetto, facendo giurisprudenza, avrà un impatto sulla vita lavorativa di chi (polizia, pompieri e ambulanze) è chiamato a intervenire durante un’emergenza. Una sentenza che farà giurisprudenza, si diceva, o forse no visto che – come ha del resto pronosticato il giudice Mauro Ermani – è probabile che il caso verrà portato in Appello. «Mi sembra di capire che le posizioni di accusa e difesa siano troppo lontane per far sì che il caso resti fermo a questa stazione» (si fermi cioè al primo grado di giudizio».

Di cosa stiamo parlando? Del processo nei confronti di un agente della polizia cantonale che, alle 21.56 del 1. giugno 2019, accese le luci blu e le sirene della sua auto di servizio e da Collina d’Oro (dove si trovava per un servizio di ronda) si fiondò verso Mezzovico. Dalla centrale avevano chiesto il suo intervento visto che, nell’Alto Vedeggio, era stato segnalato un incidente stradale. «Incidente con ferimento, scooterista a terra». Questo il messaggio apparso sull’ipad in dotazione dell’agente (in quel momento di pattuglia con una collega).

L’agente, che ha 28 anni, accelera e 100 metri dopo aver “accettato la chiamata”, come dicono nei film americani, su via Sant’Abbondio incappa in un radar. Circolava a 102 all’ora in un tratto di strada in cui il limite era fissato a 50 chilometri orari.

Un caso che, riguardasse un automobilista qualunque, non avrebbe storia. Superare di 52 chilometri orari il limite (e andare a più del doppio del consentito) porterebbe quasi certamente ad almeno 2 anni di ritiro patente e – in virtù di Via Sicura – a una condanna penale per infrazione grave qualificata alle norme della circolazione. Pena minima: 1 anno con la condizionale. Ma, appunto, in questo caso non si tratta di un automobilista qualunque. Non si tratta di un «pirata della strada», ma di un agente di polizia chiamato ad intervenire durante un incidente. «L’ho fatto – ha spiegato il poliziotto in aula – perché volevo arrivare sul posto il prima possibile. L’ho fatto per aiutare la vittima dell’incidente».

Per il procuratore generale Andrea Pagani, che ha condotto l’inchiesta e firmato l’atto d’accusa, la situazione però è molto più complicata di così. La Legge stessa infatti concede ai veicoli d’emergenza di superare, se necessario, i limiti di velocità. Questo però a patto che venga utilizzata prudenza. E anche in caso di emergenza un agente non può viaggiare alla velocità che più lo aggrada. Esistono dei limiti, anche perché sfrecciando a certe velocità si rischia di mettere in pericolo la vita degli altri automobilisti o dei pedoni che si trovano vicino alla carreggiata. Del resto lo stesso «Ordine di servizio» della polizia cantonale indica che – in caso di urgenza – è consentito agli agenti viaggiare a un massimo di 60 all’ora nelle zone a 30 e – come in questo caso - a un massimo di 80 nelle zone a 50. Ottanta all’ora dunque. Non centodue.

Sul posto era già arrivata l’ambulanza e la polizia comunale

«Se avesse contattato la centrale – ha sottolineato Pagani – l’agente avrebbe appurato che non era necessario andare a quella velocità». Questo perché sul luogo dell’incidente era già arrivata l’ambulanza e una pattuglia della polizia Medio Vedeggio (che partendo da Lamone o essendo già in giro di pattuglia aveva un evidente vantaggio temporale). Pagani ha dunque chiesto una condanna a 12 mesi di detenzione (sospesi per due anni). «La pena minima prevista». «In ogni caso – ha ribadito Pagani – ho fatto due calcoli. Anche se l’imputato avesse viaggiato per tutto il tempo (per i 15 chilometri tra Gentilino e Mezzovico, ndr) a 100 all’ora, avrebbe guadagnato al massimo 2 minuti. E andare sempre a 100 all’ora su quel tragitto è impossibile. Sarebbe dunque arrivato sul posto al massimo un minuto prima».

«Non si può ragionare con il senno di poi»

Completamente di altro avviso la difesa (rappresentata dall’avvocata Maria Galliani), che ha chiesto l’assoluzione del suo assistito. «Diventa molto problematico, e questa è una cosa che diversi Tribunali d’Appello (per esempio quello di Basilea) hanno confermato, quando le autorità vengono chiamate a giudicare l’apprezzamento del rischio di un’emergenza fatto da un agente di polizia. A chi è al fronte deve venir riconosciuto un minimo di libertà». Altrimenti il rischio è che, per paura di finire in tribunale con l’accusa di essere dei pirati della strada, gli agenti rinuncino a superare i limiti. «E se io fossi a terra, ferita, sarei ben contenta di sapere che un agente di polizia sta superando i limiti per venire a soccorrermi».

Pericoloso poi, secondo Galliani, giudicare la situazione con il senno di poi. «Tutti noi siamo felici che le condizioni di salute dello scooterista si siano poi rivelate non così gravi. Ma in quel momento, alle 21 e 56 del 1. giugno 2019, non c’era modo di saperlo». La difesa ha poi relativizzato i rischi che l’agente di polizia, sfrecciando a 100 all’ora, avrebbe fatto correre a potenziali altri utenti della strada. «Era un rettilineo di circa 800 metri, con buona visibilità. C’erano delle strisce pedonali, sì, ma qualsiasi pedone di notte a quell’ora avrebbe visto le luci e sentito le sirene arrivare in lontananza».

Il giudice Ermani renderà nota la sentenza oggi alle 16.30.