Quei «letti freddi» non scottano per davvero

Carta canta, si potrebbe dire. E quando è addirittura il Tribunale federale (TF) a mettere – nero su bianco – che la tassa di soggiorno forfettaria definita dall’Organizzazione turistica regionale Bellinzonese e Alto Ticino (OTR) è «ragionevole e proporzionata e non appare in nessun caso arbitraria», allora il direttore Juri Clericetti e i suoi collaboratori possono davvero dormire sonni tranquilli. Con sentenza del 25 maggio scorso ma pubblicata solo nelle scorse ore come appreso dal Corriere del Ticino, i giudici della Corte di diritto pubblico fanno chiarezza su un tema che da alcuni anni fa molto discutere in Ticino; due anni fa è stata persino lanciata una petizione, sottoscritta da oltre 1.200 persone, che auspica l’abolizione del balzello.
Mon Repos ha respinto il ricorso della proprietaria di una casa di vacanza in Valle Leventina, la quale chiedeva anche l’annullamento del capoverso 5 dell’articolo 21 della Legge cantonale sul turismo datata giugno 2014. Ossia il comma, appunto, che stabilisce l’importo da pagare che è compreso tra 15 e 100 franchi per posto letto a seconda dell’accessibilità e dell’offerta turistica esistente proprio dove si trova la residenza secondaria.

L’importo contestato
In breve i fatti, prima di addentrarci nelle conclusioni della massima istanza giudiziaria svizzera. L’immobile della ricorrente fino al 2018 disponeva di meno di 10 posti letto, che sono aumentati dal 2019. L’OTR l’8 maggio 2020 ha fatturato alla donna 50 franchi per posto letto (per complessivi 1.100 franchi) per il periodo 2015-2019. La proprietaria non ci sta, ma in novembre il Tribunale amministrativo boccia il suo ricorso affermando che la decisione dell’organizzazione turistica era conforme «al principio di proporzionalità e a quello della parità di trattamento» e che non andava a ledere «la libertà economica» dell’interessata.
Scontato il nuovo ricorso, stavolta a Losanna. Il TF giudica subito inammissibili le richieste di annullamento di quanto deliberato dall’OTR e, soprattutto, del capoverso 5 dell’articolo 21 di cui abbiamo accennato in precedenza. In pratica la ricorrente avrebbe dovuto sollevare la censura durante il periodo di pubblicazione della Legge sul turismo (nell’estate 2014) e non a distanza di oltre un lustro.
Contributi indispensabili
L’Alta Corte entra in seguito nel merito della contestata tassa di soggiorno. Di cosa si tratta? È «un’imposta di attribuzione (o di rivalsa) dei costi». Si tratta, più prosaicamente, di contributi che sono «destinati a coprire spese specifiche causate da determinate persone o dalle quali traggono beneficio in modo più diretto alcune categorie di persone invece che la maggioranza dei cittadini». Secondo i giudici questa tipologia di tassa può essere fissata in base a criteri forfettari e schematici, ciò che fa l’OTR bellinzonese. È, insomma, un balzello che i proprietari di appartamenti o case di vacanza, alla pari dei membri delle loro famiglie, pagano indipendentemente dall’effettivo utilizzo delle infrastrutture turistiche.
Ciò non viola il principio di uguaglianza, come invece riteneva la ricorrente.

La quale sosteneva che, in media, in Leventina, la maggior parte dei proprietari ha dichiarato circa 3 posti letto per alloggio: «Di fatto, questi ultimi utilizzerebbero però la propria residenza secondaria ‘in maniera simile’ a lei», che di posti letto ne dispone però più di dieci. La ricorrente lamentava altresì una disparità di trattamento pure «in confronto ai turisti che non sono proprietari di una casa di vacanza ma sono ospiti di una struttura. Questi ultimi, in effetti, pagano una tassa di soggiorno basata sul numero effettivo di pernottamenti, che in determinati casi – come quello che riguarda la donna – può rivelarsi globalmente meno elevata della tassa posta a carico dei proprietari».
Il paragone non regge
Per il Tribunale federale la decisione di tassazione dell’OTR non disattende il principio della parità di trattamento, visto che si ha a che fare con un’imposta cantonale speciale posta a carico unicamente di un determinato gruppo di persone e che è fondata «su motivi oggettivi e sostenibili o di interesse generale». Quanto fatturato dalle organizzazioni turistiche è destinato al finanziamento delle infrastrutture turistiche, all’assistenza al turista, all’informazione e all’animazione. In Leventina, nella fattispecie, l’importo è stabilito fra i 50 e i 70 franchi in virtù dell’accessibilità e, appunto, dell’offerta in generale.
I giudici respingono al mittente, in conclusione, pure le censure di violazione del principio di uguaglianza, alla luce dell’offerta turistica presente nel comprensorio. «L’ammontare (e quindi le modalità di calcolo) di un contributo del genere è anzitutto una decisione politica e il fatto che un’imposta sia più elevata in un comune (o in un cantone) che in un altro non significa che essa sarebbe incostituzionale», chiosa il Tribunale federale.

