La sentenza

Quei pacchi scambiati e la clausola in piccolo

Una fattura da poco più di 900 franchi potrebbe lievitare fino a oltre 85 mila – Tutto è nato da un errore nella consegna di farmaci in Giordania e Turchia – Il primo capitolo giudiziario si è chiuso al Tribunale federale, che ha stabilito la competenza del Pretore di Lugano
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Nico Nonella
16.08.2022 06:00

Una fattura da poco più di novecento franchi che potrebbe «lievitare» fino a oltre 85 mila. E tutto questo a causa di un errore di consegna. Si può riassumere così il copione di una vicenda giudiziaria emersa venerdì dalle pagine di una sentenza del Tribunale federale. Vicenda che risale al 1. giugno 2018, quando una ditta attiva nel commercio di prodotti farmaceutici ha chiesto alla succursale luganese di un’impresa di spedizioni e logistica (con sede in Svizzera interna) di inviare in Giordania due pacchi contenenti farmaci e in Turchia un cartone contenente prodotti considerati stupefacenti. Il tutto per un costo totale di 675 franchi per la prima spedizione e 295 franchi per la seconda. A causa di una svista del trasportatore, però, la merce destinata alla Turchia è finita in Giordania e viceversa.

Dalla Pretura a Mon Repos

Da lì era iniziata una vera e propria battaglia giudiziaria che però non si è ancora conclusa. L’impresa farmaceutica aveva chiesto invano un rimborso e il 16 marzo di due anni fa si era rivolta al Pretore di Lugano, chiedendo 85.692,15 franchi più gli interessi a titolo di risarcimento dei danni derivanti dall’errato invio della merce. L’altra ditta si era opposta e anzi aveva contestato la competenza del Pretore di Lugano. A suo dire, la causa sarebbe invece di competenza della Pretura di Bülach in virtù di una proroga di foro pattuita dalle parti e prevista dalle condizioni generali di SPEDLOGSWISS, l’associazione di categorie delle imprese di spedizione e logistica. E questo perché, aveva fatto presente la ditta svizzerotedesca, nelle e-mail inviate per concordare la spedizione, in calce dopo i saluti, e i contatti della società, in caratteri più piccoli e in tedesco e in inglese vi era la scritta: «Lavoriamo esclusivamente in accordo con le condizioni generali di SPEDLOGSWISS. La giurisdizione è a Bülach. I contenuti di questa e-mail sono confidenziali».

In Appello

Una tesi che non ha convinto né il Pretore, né il Tribunale d’appello. Con sentenza del 26 agosto 2021, la Corte aveva in particolare stabilito che «il rinvio alle condizioni generali e la proroga risultavano da un testo con un carattere estremamente piccolo, collocato in una posizione che non ne evidenziava l’importanza e che quasi ne celava la presenza. Le clausole erano infatti collocate dopo i saluti, la firma e i contatti di chi scriveva, subito sopra l’avvertenza sulla natura confidenziale del messaggio, di cui riprendevano il carattere tipografico più piccolo rispetto al testo della e-mail». La società svizzerotedesca si era opposta e aveva ricorso al Tribunale federale.

Formulazione poco chiara

Tuttavia, anche i giudici di Mon Repos non hanno potuto far altro che confermare quanto stabilito dalle istanze inferiori. In particolare. Come si legge nella sentenza del 2 giugno scorso, la suprema Corte federale ha concluso che dallo scambio di e-mail «emerge solo un consenso tra le parti sull’oggetto di trasporto, sul suo prezzo e sui dati di volo, e non anche uno sulla proroga del foro di Bülach». Proroga, questa, «collocata al termine della e-mail, scritta in caratteri minuscoli appena sopra l’avvertenza del carattere confidenziale dello scritto e che la ricorrente non ha mai invitato l’opponente ad accettare in modo esplicito». In parole povere, «non è possibile paragonare questa fattispecie a quella in cui una proroga di foro sarebbe chiaramente formulata in condizioni generali di contratto rese accessibili e come tali accettate da una parte contraente».

Si decide in Ticino

In buona sostanza, dunque, la competenza per questo caso è e rimane del Pretore di Lugano e la parola fina a questa vicenda verrà dunque scritta in Ticino. Nel frattempo, la ditta di spedizioni ha dovuto pagare 3.000 franchi di spese giudiziarie.

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