Processo

Sesso con una quindicenne, ma senza sanzioni

28.enne condannato solo in parte ed esente da pena: per il giudice i fatti (consenzienti) non sono gravi trattandosi di una relazione d’amore vera che continua
© CdT/Gabriele Putzu
Simone Berti
09.03.2022 18:30

Hanno iniziato a frequentarsi nell’estate del 2020, e da settembre dello stesso anno hanno avuto rapporti sessuali consenzienti una volta a settimana. Lui le aveva chiesto quanti anni avesse. Lei gli aveva risposto che andava per i 19, e che frequentava il Liceo. Lui le ha creduto.

In realtà di anni ne aveva 15, e andava ancora alle Medie. Mentre lui ne aveva quasi 27. Dodici anni di differenza. Oggi lui, svizzero di origine dominicana residente nella regione, era a processo a Lugano con l’accusa di atti sessuali con fanciulli, ovvero con minori di 16 anni. Ma è stato condannato solo in parte, e senza alcuna pena. Secondo il giudice Amos Pagnamenta, inizialmente non poteva sapere che la ragazza era così giovane: non aveva insomma solidi motivi per dubitare della sua risposta, anche in considerazione della maturità e dell’aspetto della giovane. Per quei fatti è quindi stato prosciolto. Da quando invece il fratello di lei, un suo vecchio amico, un paio di mesi dopo gli ha detto «guarda che mia sorella ha meno di 16 anni», lì sì, avrebbe dovuto approfondire la questione. Ne è quindi conseguita, in aula, la conferma dell’accusa per i rapporti carnali (sempre consenzienti) avuti da quel momento e fino al compimento dei 16 anni, ma appunto esente da pena.

«Voglio sposarla»
Come mai senza pena? Perché la coppia si ama. Insieme hanno avuto una bambina, che la ragazza ha partorito meno di un anno fa, appena sedicenne. Le famiglie sono coinvolte, accudendo a turno la piccola. E i due, pur non potendo al momento convivere, stanno insieme, frequentandosi nel weekend quando si occupano della bimba. Una volta che la sua compagna compirà 18 anni, ha aggiunto, la sposerà. Vuole un futuro con lei, ha garantito. La gravità dell’accaduto è quindi ridottissima, ha affermato il presidente della Corte delle Assise correzionali spiegando la sentenza. La vicenda - ha precisato - sarebbe stata ben peggiore se si fosse trattato di una storia di passaggio, e se lui l’avesse abbandonata una volta saputo di averla messa incinta. Ma così non è stato. Tutto sommato, quindi, per il giudice il caso, quasi non avrebbe dovuto approdare in aula. E ora si chiude qui: non ci saranno ricorsi.

La posizione delle parti
L’inchiesta è partita dopo la segnalazione della gravidanza all’Autorità di protezione, che a sua volta ha informato il Ministero pubblico. Titolare dell’incarto il procuratore pubblico Pablo Fäh che ha chiesto una condanna a 4 mesi da scontare. Invano, come abbiamo visto. Per il magistrato, andavano puniti tutti gli atti, sia quelli avvenuti prima di aver saputo dell’età effettiva (confermata dalla madre di lei quando insieme la coppia ha comunicato di aspettare un figlio), sia soprattutto dopo. Prima lui avrebbe dovuto fare qualche verifica in più. E dopo avrebbe dovuto fermarsi, o perlomeno prendere le dovute precauzioni, ha sottolineato il PP. Ha però proposto «solo» 4 mesi in virtù di alcune attenuanti, a cominciare dal fatto che l’uomo (già condannato per altri fatti negli anni precedenti) ha intanto cambiato vita: pur dipendendo ancora dall’assistenza si è trovato un apprendistato, si occupa della figlia e la relazione continua. Da parte sua il difensore d’ufficio, avvocatessa Maricia Dazzi, chiedendo il proscioglimento o una condanna esente da pena ha ricordato che la ragazza ha affermato di aver mentito sulla sua età per non perdere l’uomo di cui si era innamorata. E lui le ha creduto sia perché a sua volta coinvolto, sia perché la giovane - ha aggiunto la legale - dimostra più anni di quelli che ha. «È dunque un caso di lieve entità», ha concluso. Il giudice le ha dato ragione.

Cosa dice il Codice penale svizzero in proposito? Gli atti sessuali con fanciulli (accusa di ha dovuto rispondere oggi a Lugano un 28.enne) sono regolati dall’articolo 187. Secondo cui chi compie un atto sessuale con una persona minore di 16 anni è punito con una pena sino a 5 anni. L’atto non è sanzionabile se la differenza d’età non eccede i tre anni. Influiscono poi anche situazioni particolari, come ad esempio l’avvenuto matrimonio tra i due. La pena, poi, si riduce ad un massimo di 3 anni se l’imputato «ha agito ritenendo erroneamente (come in parte nel caso in questione ndr.) che la vittima avesse almeno sedici anni, benché usando la dovuta cautela gli fosse possibile evitare l’errore».