Stop al «pannello selvaggio», Minusio si dà delle regole

L’installazione di impianti fotovoltaici sui tetti di edifici privati sta conoscendo negli ultimi tempi un vero e proprio boom in tutto il Ticino. E Minusio non fa eccezione. Per evitare che «pannelli selvaggi» deturpino le caratteristiche architettoniche dei nuclei storici il Municipio ha deciso di disciplinarne la posa. In un’ordinanza in pubblicazione sino a mercoledì 21 febbraio, fissa dunque delle regole affinché l’installazione di questi impianti sia particolarmente curata dal profilo architettonico. La regola generale indica che, in presenza di valori architettonici, storici ed urbanistici, l’intervento di trasformazione dell’edificio dovrà essere finalizzato alla sua conservazione e valorizzazione. La posa degli impianti, recita l’ordinanza, è consentita unicamente sui tetti degli edifici: escluse dunque le facciate e gli spazi liberi del nucleo quali le vie, le piazze, i giardini oppure gli orti. Andando ancora più nel dettaglio, i criteri stabiliti dall’Esecutivo prevedono che gli impianti solari non devono ricoprire più del 40% della superficie delle singole falde del tetto e dei tetti piani: caso per caso potrà essere valutato un possibile incremento del 10% giustificato da necessità tecniche e funzionali. I pannelli vanno inoltre collocati complanari al tetto, raggruppati in posizione centrale e con una forma rettangolare che vada a formare un disegno armonico.
Colore neutro
Un altro criterio impone che il colore del telaio, della cornice, del sistema di fissaggio e della superficie del modulo fotovoltaico siano adeguati alla copertura originale del tetto. Colore che deve essere neutro e con un basso grado di brillantezza/riflessione. Gli elementi di raccordo e appoggio, precisa ancora l’ordinanza, non devono essere visibili. In ogni caso, ribadisce il Municipio, gli impianti solari non devono comportare un pregiudizio sostanziale alla sostanza storico-architettonica e monumentale del nucleo o della costruzione interessata. Considerate le differenti caratteristiche dei tre nuclei e dell’area speciale in riva al lago, ogni intervento sarà valutato dalla Commissione consultiva nuclei in relazione alle specificità e alla tutela dei relativi comparti. Il Municipio, sentita la Commissione, potrà imporre limitazioni e condizioni ulteriori a salvaguardia dei punti di vista particolari, di spazi pubblici significativi e in prossimità di edifici classificati quali beni culturali protetti. Sempre sulla base del preavviso della Commissione, l’Esecutivo avrà la facoltà di non approvare interventi ritenuti incongrui rispetto alla tutela dei nuclei, o richiedere modifiche alle soluzioni proposte.
Attenzione accresciuta
L’ordinanza prevede che ogni intervento riguardante un oggetto iscritto nell’inventario degli insediamenti d’interesse nazionale (ISOS), oppure ubicato nei perimetri di rispetto dei beni culturali, sia ulteriormente valutato in relazione al potenziale effetto pregiudizievole che potrebbe provocare. Questa valutazione s spetta all’autorità cantonale sia nell’ambito delle procedure pianificatorie, sia in quelle legate alle singole domande di costruzione.