La revisione

Una Legge edilizia a misura di cittadino

Le domande di costruzione dovranno essere inoltrate in forma elettronica – Sarà possibile chiarire la fattibilità di una costruzione prima di sviluppare la progettazione – Più ostacoli per le opposizioni ingiustificate – Claudio Zali: «Una modifica per passare all’era digitale»
©CdT/Gabriele Putzu
Nico Nonella
08.06.2020 11:37

Passare da una vecchia legge dell’era analogica a una più «digitale» in modo da semplificare e migliorare l’iter procedurale per poter ottenere un’autorizzazione a costruire. Oppure, detto in parole povere, domande di costruzioni più celeri e meno burocrazia. Si può riassumere così l’obiettivo della revisione totale della Legge edilizia cantonale, la quale strizza l’occhio anche alla qualità di vita della popolazione. Il relativo messaggio governativo è stato presentato in conferenza stampa dal direttore del Dipartimento del territorio Claudio Zali, il quale ha posto l’accento proprio sulla necessità di snellire e velocizzare le procedure per il rilascio di una licenza edilizia. Procedure che spesso sono rallentate da opposizioni ingiustificate che possono portare a ritardi fino a quattro anni. Da qui la necessità di contrastare, nei limiti del possibile, l’impiego pretestuoso dei rimedi giuridici.

Procedure più veloci

La prima, grande, novità introdotta dalla revisione legislativa è l’informatizzazione. In futuro la domanda di costruzione si svolgerà in forma elettronica mediante il sistema cantonale di gestione informatica delle procedure edilizie (GIPE). Alla domanda verranno annessi il formulario, i progetti e gli allegati e in questo modo sarà possibile uno scambio di informazioni in tempo reale tra l’istante e le autorità, così come tra le autorità coinvolte. Questa svolta, oltre a una maggior praticità per i cittadini, permetterà inoltre la creazione di una banca dati elettronica immediatamente accessibile. Come sottolineato dal direttore del DT, sarà anche possibile sapere in tempo reale quanti e quali cantieri sono aperti, garantendone un miglior controllo. La praticità per il cittadino si traduce anche in quella che è la seconda novità proposta con la revisione legislativa, ovvero poter chiarire la fattibilità di una costruzione prima ancora di sviluppare la progettazione di dettaglio. Accanto alla procedura ordinaria – che rimane sostanzialmente simile a quella attuale –, viene offerta la possibilità di svolgere una procedura in due fasi. L’istante potrà scegliere di presentare una domanda di costruzione di prima fase, limitata agli aspetti principali del progetto (conformità di zona, parametri edificatori, inserimento nel paesaggio), lasciando a una seconda fase gli elementi di dettaglio (ad esempio gli impianti di combustione, di riscaldamento e di climatizzazione). La procedura di prima fase si conclude con una decisione relativa alla concessione (o al diniego) della «licenza edilizia di prima fase». Su tale base, prima dell’inizio dei lavori, l’istante presenta al Municipio la domanda di costruzione di seconda fase, che non viene pubblicata ma solo notificata ai già opponenti. La decisione di concessione (o diniego) della «licenza edilizia di seconda fase» autorizza infine l’esecuzione di lavori. In questa fase non possono di principio emergere elementi tali da impedire la realizzazione del progetto. Gli aspetti tecnici verranno risolti mediante condizioni di licenza, approfondimenti o modifiche puntuali.

La «ricorsite»

Passando alla discussa questione della «ricorsite» e del conseguente allungamento delle tempistiche, il direttore del DT ha spiegato che «la soluzione proposta è il frutto di un equilibrio tra le esigenze di costruire e il diritto a far valere le proprie ragioni». La revisione legislativa prevede invece l’introduzione della massima eventuale. In parole povere, nell’opposizione vanno indicate tutte le censure e le domande e non sarà possibile introdurne di nuove dinanzi alle istanze di ricorso. Inoltre, è previsto anche l’obbligo di anticipo delle spese processuali già davanti al Consiglio di Stato, la prima istanza di ricorso. La seconda istanza rimane il Tribunale cantonale amministrativo. È stata dunque abbandonata l’ipotesi di ricorrervi direttamente per snellire l’intera procedura. Questo per non sovraccaricare ulteriormente il lavoro del tribunale.

La qualità di vita

La revisione strizza l’occhio anche alla qualità di vita. In questo senso, per quanto concerne le barriere architettoniche, la nuova LE pone esigenze maggiori rispetto alla legislazione federale sui disabili; in particolare, essa richiede l’adozione di misure specifiche, in caso di nuova costruzione, ricostruzione, riattamento, trasformazione sostanziale, per abitazioni da 4 appartamenti e per edifici per attività lavorative da 30 posti di lavoro. Si ritiene pertanto doveroso mostrare sensibilità e attenzione verso i disabili, ma anche nei confronti delle persone anziane e delle famiglie con bambini. Analogamente, in caso di nuova costruzione, ricostruzione, riattamento, trasformazione sostanziale, gli edifici abitativi con almeno 4 appartamenti dovranno essere dotati di un’area di svago, a disposizione di tutti i residenti nell’edificio. Inoltre, al fine di sostenere la mobilità lenta, gli edifici nuovi, ricostruiti, riattati, oppure oggetto di trasformazione sostanziale dovranno prevedere un determinato numero di posteggi per biciclette (abitazioni da 4 appartamenti, stabili industriali e commerciali, aperti al pubblico, ecc.).