Svizzera

Votazione sull'e-ID, ecco le motivazioni del TF

Il Tribunale federale ha deciso oggi sulla irricevibilità dei ricorsi relativi alla Legge sulla identità elettronica approvata in votazione lo scorso 28 settembre
© SALVATORE DI NOLFI
Ats
21.04.2026 15:06

In una seduta pubblica durata quasi tre ore i giudici del Tribunale federale hanno dibattuto davanti a un pubblico numeroso sui motivi che li hanno spinti a decidere, con 3 voti contro 2, sulla irricevibilità dei ricorsi relativi alla Legge sulla identità elettronica (la Legge sulla e-ID) approvata in votazione lo scorso 28 settembre.

La questione del «dies a quo»

La questione al centro del dibattito era il «dies a quo», ovvero il momento a partire dal quale decorre il termine per presentare ricorso. La legge fissa un termine molto breve di 3 giorni per contestare una votazione, e ciò a partire dalla «scoperta del motivo del ricorso». I ricorrenti disponevano quindi di tre giorni per presentare ricorso dopo aver appreso della donazione di Swisscom. Resta da chiarire quale sia il momento della «scoperta». Era forse la pubblicazione online, il 26 agosto 2025, sulla piattaforma «Finanziamento della vita politica» del Controllo federale delle finanze della donazione di 30.000 franchi da parte di Swisscom alla compagna per il sì? Oppure un articolo pubblicato dalla NZZ il 21 settembre 2025, che riferiva del finanziamento?

Piattaforma «difficilmente consultabile»

Due giudici hanno ritenuto che alcuni ricorsi fossero stati presentati in tempo, poiché hanno giudicato che fosse la data di pubblicazione dell'articolo di stampa a far decorrere il termine. A loro avviso, la piattaforma della Confederazione è difficilmente consultabile, essendo «nascosta da qualche parte tra le migliaia di pagine del sito della Confederazione». Inoltre, secondo loro, non si può chiedere ai cittadini di consultare ogni giorno un sito web per tenersi informati. I due giudici rimasti in minoranza erano dell'idea che la data da cui decorre il termine per il ricorso è quella della pubblicazione dell'articolo della NZZ.

Coesione nazionale

Gli altri tre giudici si sono invece attenuti alla data di pubblicazione sulla piattaforma della Confederazione. «Se si decidesse di fissare il termine a partire dell'articolo di stampa, che ne sarebbe delle persone che non leggono la NZZ ma solo il Walliser Bote?», si è chiesto un giudice, sottolineando la mancanza di una copertura nazionale. La maggioranza ha inoltre rilevato che tenere conto di un articolo di stampa a scapito della piattaforma della Confederazione avrebbe compromesso la parità di trattamento. Si può garantire che un'informazione della NZZ giunga in ogni angolo della Svizzera romanda o nel sud del Ticino?, ha aggiunto un altro giudice. La risposta è evidentemente negativa. Per questo motivo la maggioranza dei giudici ha stabilito che i ricorsi sono stati presentati dopo la scadenza dei 3 giorni e quindi troppo tardi.

Cosa è stato deciso

Vista la non ammissibilità, «la maggioranza dei giudici ha deciso di non entrare nel merito dei ricorsi. Singoli giudici hanno espresso osservazioni critiche in relazione alla donazione, tuttavia il punto non è stato deciso né discusso nel merito, poiché il Tribunale ha stabilito di respingere i ricorsi per inammissibilità», come precisatoci dalla stessa Swisscom. I giudici hanno affrontato la questione del sostegno finanziario dell'aziende di telecomunicazione e all’interno del Tribunale vi sono state opinioni divergenti. Tuttavia, tali diversità di vedute non sono state determinanti per la decisione della corte. Alcuni giudici ritengono che Swisscom si trovasse «sotto l'influenza della Confederazione», nella sua qualità di azionista di maggioranza. Sia l'operatore telecom che la Cancelleria federale sostenevano che questo status particolare non implicasse necessariamente una neutralità politica.

Il parere dei giudici

La maggioranza dei giudici ha invece ritenuto che Swisscom è tenuta a rimanere politicamente neutrale. Lo Stato non deve partecipare a una campagna per influenzarne il risultato. L'intervento di Swisscom in una campagna elettorale viola quindi la Costituzione e la garanzia dei diritti politici. Un solo giudice non ha trovato nulla da ridire sul sostegno finanziario di Swisscom. Quest'ultimo ha argomentato che, sebbene Swisscom abbia uno status particolare, non è per questo assimilabile all'Amministrazione federale. Di conseguenza, il suo intervento deve essere valutato alla luce del diritto privato. A suo avviso, Swisscom non ha quindi violato la neutralità che le autorità statali devono osservare in una campagna politica.

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