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Il commento

Contenuti e conseguenze dell'iniziativa per l'equità

La proposta sul tavolo offre una soluzione più mirata e più rapida
Samuele Vorpe
29.10.2026 06:00

Il 29 novembre Popolo e Cantoni si esprimeranno sull’iniziativa popolare de Il Centro «Sì a imposte federali eque anche per i coniugi – Basta con la discriminazione del matrimonio!». Il voto giunge pochi mesi dopo l’approvazione della Legge federale sull’imposizione individuale (54,3% di sì a livello svizzero, ma 53,4% di no in Ticino), che entrerà in vigore il 1° gennaio 2032. Si tratta di due strade diverse per eliminare la cosiddetta «penalizzazione del matrimonio».

Occorre, anzitutto, ricordare dove si trova il problema. Dalla sentenza Hegetschweiler del 1984, il Tribunale federale considera di regola incostituzionale un aggravio fiscale dei coniugi superiore al 10% rispetto ai conviventi in condizioni economiche comparabili. I Cantoni si sono adeguati con modelli diversi (doppia tariffa, splitting, flat tax, quoziente familiare). Con un reddito lordo di fr. 200.000, le differenze nei capoluoghi cantonali restano entro il 10% (dati 2018). Ai fini dell’imposta federale diretta (IFD), invece, la Confederazione ha introdotto soltanto correttivi parziali e lo scarto raggiunge quasi il 75%. Il Tribunale federale non può però intervenire, poiché l’art. 190 della Costituzione federale (Cst) impone di applicare le leggi federali anche se incostituzionali.

L’iniziativa per l’equità intende sanare questa disparità, che dura da oltre quarant’anni. Il nuovo art. 128 cpv. 3bis Cst. prevede, ai soli fini dell’IFD, il cumulo dei redditi dei coniugi e affida alla legge il compito di evitare che essi siano svantaggiati rispetto agli altri contribuenti. Il modello è lasciato al Parlamento. Se la legge non entrerà in vigore entro tre anni, il Consiglio federale dovrà introdurre tramite ordinanza il calcolo fiscale alternativo. L’IFD è calcolata sia congiuntamente sia secondo le regole per le persone non coniugate ed è dovuto l’importo minore. In pratica, al più tardi dal 1. gennaio 2030.

Perché preferire questa via? L’imposizione individuale è una riforma strutturale su tre livelli (Confederazione, Cantoni e Comuni) per correggere un problema che ne riguarda uno solo. Comporterà circa 1,7 milioni di dichiarazioni in più. Se parametriamo al Ticino il dato di Argovia (127 nuovi posti presso le autorità fiscali), servirebbero circa 75-80 nuovi collaboratori. Il fisco dovrà, inoltre, ripartire tra i coniugi redditi e sostanze secondo il diritto civile, spesso senza giustificativi, mentre prestiti e trasferimenti tra coniugi diventeranno strumenti di pianificazione. Secondo l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), le coppie con redditi molto diversi, soprattutto con figli, tenderanno a pagare di più. Eppure un reddito che deve bastare per due persone non equivale a quello di una persona sola.

Quali sarebbero, quindi, le conseguenze di un sì? L’iniziativa modifica soltanto l’art. 128 Cst. e non tocca la Legge federale sull’armonizzazione fiscale (LAID). La Legge federale sull’imposizione individuale resterebbe, quindi, valida e i Cantoni sarebbero tenuti ad applicarla dal 1. gennaio 2032, termine massimo fissato dalla legge stessa. Si avrebbero così l’imposizione congiunta per l’IFD e quella individuale per le imposte cantonali e comunali. Si tratterebbe, tuttavia, di un assetto in netto contrasto con il mandato di armonizzazione «verticale» (tra IFD e imposte cantonali) dell’art. 129 Cst, che l’Assemblea federale sarebbe chiamata a risolvere con una modifica di legge, soggetta a referendum facoltativo.

Insomma, che cosa significa tutto ciò? A parere di scrive, l’iniziativa offre una soluzione più mirata e più rapida, coerente con la concezione del matrimonio quale comunità giuridica, morale ed economica, nonché con il diritto al matrimonio garantito dall’art. 14 Cst. Un sì non chiuderebbe però la partita, poiché il Parlamento sarebbe chiamato ricoordinare per tempo il sistema, evitando ai contribuenti un doppio binario. Al Popolo e ai Cantoni spetta scegliere la direzione, al Legislatore garantirne la coerenza.