Gli accordi fiscali e l'amnistia

di MARCO BERNASCONI - La discussione, riferita all?assistenza amministrativa concessa dalla Svizzera alla comunità internazionale, sembra esaurirsi da più di un anno almeno all?esame del modello Rubik. In realtà, ancora prima del modello Rubik, che per il momento è soltanto un progetto, il Consiglio federale aveva aperto una breccia molto ampia nel segreto bancario, concedendo, con la storica decisione del 13 marzo 2009, agli Stati esteri lo scambio di informazioni stabilito dal modello dell?OCSE. Una modifica essenziale per un Paese che sino allora aveva negato ogni informazione, nel contesto fiscale, a tutto il mondo, con l?eccezione degli Stati Uniti nel 1951 e nel 1998, e della Germania nel 2002; tanto più che queste eccezioni consentivano di far cadere il segreto bancario soltanto in caso di frode fiscale e comportamenti analoghi. Nel 2009 siamo di fronte ad un?inversione di rotta poiché l?apertura riguarda non solo la frode fiscale, ma anche la semplice omissione di dichiarazione, vale a dire la contravvenzione fiscale, e le necessità inquisitive per le autorità fiscali estere. La decisione del Consiglio federale di aderire al modello dell?OCSE poneva contestualmente in evidenza il divieto di far capo alle fishing expeditions e allo scambio di informazioni automatico. E all?interno della Svizzera le autorità fiscali potevano avvalersi di quanto veniva concesso alle autorità fiscali straniere? Il Consiglio federale aveva escluso questa possibilità per cui il fisco svizzero è rimasto per ora a bocca asciutta. La reazione dei direttori delle Finanze dei Cantoni è stata però immediata poiché in un loro rapporto si chiedeva espressamente alla competente autorità svizzera di consentire anche al fisco nazionale di poter avere gli stessi diritti di quello straniero. A questo primo intervento, sono poi seguiti diversi atti parlamentari ai quali per il momento non è stato ancora dato un seguito concreto. La nota prudenza e i tempi lunghi dell?autorità federale sono in parte comprensibili poiché nel caso in cui il fisco svizzero potesse avvalersi delle stesse competenze stabilite dal modello dell?OCSE nei confronti dei residenti nel nostro Paese, ci si troverebbe confrontati con una situazione le cui conseguenze non sono per il momento ipotizzabili.Credo tuttavia che le attese e la prudenza, in un mondo che ormai si muove con velocità molto diverse da quelle del passato, non potranno reggere a lungo il confronto con questa evidente disparità di trattamento. Un primo segnale, almeno questa è la mia interpretazione, è venuto dalla ministra delle Finanze Widmer-Schlumpf, la quale ha dichiarato che è allo studio l?opportunità di rinunciare alla rigida suddivisione tra delitti e contravvenzioni fiscali. Siccome secondo le leggi vigenti, la procura pubblica, su espressa segnalazione da parte delle autorità fiscali, può intervenire nei confronti di chi ha commesso un delitto fiscale, qualora cadesse la suddivisione con la contravvenzione fiscale, le stesse competenze, da parte della magistratura penale o dell?autorità fiscale, potrebbero essere messe in atto anche in caso di semplice contravvenzione fiscali. Per ora sono delle supposizioni, ma è evidente che prima o poi si dovrà ovviare alla disparità di trattamento che si è evidenziata con la decisione del Consiglio federale del 2009.Di regola l?aumento delle penalità e l?inasprimento dei mezzi inquisitivi fiscali, prevedono contestualmente un?amnistia generale sia per quanto riguarda la multa, già prevista dalle leggi vigenti, sia per quanto riguarda il ricupero delle imposte sottratte e degli interessi di ritardo. La decisione è di notevole importanza poiché il ricupero delle imposte sottratte e degli interessi di ritardo di fatto si estende per dieci anni. Questo perché la contravvenzione fiscale è, di regola, un atto ricorrente per i contribuenti che non dichiarano sistematicamente i capitali e i loro redditi.Nella situazione che è venuta a crearsi, l?estensione eventuale delle facoltà inquisitive del fisco nazionale e cantonale devono, a mio giudizio, per forza di cose, essere accompagnate anche da un provvedimento di amnistia fiscale generale, che è giustificato, tra l?altro, dal fatto che l?ultimo risale a quasi 50 anni fa. Non va neppure dimenticato che la Svizzera, nell?ambito del modello Rubik, sta assecondando amnistie fiscali di altri Paesi.