I bonus non sono sempre intoccabili

Sono passati più di dieci anni dall’approvazione popolare della cosiddetta «Iniziativa Minder», dal nome dell’imprenditore sciaffusano che in seguito è diventato anche consigliere agli Stati indipendente. L’iniziativa, attuata dapprima mediante un’ordinanza del Consiglio federale e poi confluita nella modifica del Codice delle obbligazioni, si proponeva di limitare le cosiddette remunerazioni abusive. Erano gli anni in cui parte dell’opinione pubblica si scandalizzava di fronte a buonuscite milionarie e a compensi di CEO e dirigenti di grandi aziende quotate non commisurati ai risultati aziendali. Gli azionisti di una società quotata sono, di fatto, i proprietari dell’impresa. In quanto tali, avrebbero dovuto essere gli unici a stabilire l’ammontare e le condizioni della parte variabile dei compensi degli amministratori e degli alti dirigenti. Non era così: era lo stesso consiglio d’amministrazione, o un suo comitato ristretto, a stabilire autonomamente questi criteri.
Una stortura, evidentemente, che è stata corretta restituendo all’assemblea generale degli azionisti la competenza esclusiva di votare ogni anno sulle remunerazioni del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo. Il Codice delle obbligazioni stabilisce chiaramente che il voto degli azionisti è vincolante, non meramente consultivo. Le società devono però definire nello statuto le modalità del voto, stabilendo, per esempio, se debba essere prospettivo o consuntivo. Il consiglio d’amministrazione ha inoltre l’obbligo di redigere ogni anno un rapporto scritto sulle remunerazioni e di sottoporlo alla verifica di un ufficio di revisione esterno. Il documento deve elencare in modo dettagliato tutti i compensi - in denaro, azioni, opzioni o prestazioni in natura - erogati direttamente o indirettamente ai dirigenti in carica e agli ex dirigenti. Questa è la norma in tempi, per così dire, di pace: quando gli affari vanno bene, gli utili crescono, gli azionisti vedono aumentare il valore dei propri titoli e i dividendi vengono distribuiti con regolarità e, soprattutto, in misura sostanziale.
Quanto accade invece in tempi avversi lo ha appena chiarito il Tribunale federale con una sentenza resa pubblica la scorsa settimana, che ribadisce la prevalenza dell’interesse pubblico su quello privato in circostanze eccezionali. Il Tribunale federale di Losanna ha annullato una precedente decisione del Tribunale amministrativo federale di San Gallo, che aveva accolto i ricorsi degli ex dirigenti del Credit Suisse contro la revoca di bonus per un ammontare complessivo di circa 60 milioni di franchi. Contro quella decisione hanno presentato ricorso sia la Confederazione, tramite il Dipartimento federale delle finanze, sia UBS, che ha acquisito Credit Suisse nell’ambito del salvataggio della banca. I giudici di Losanna dovevano valutare se l’articolo 10a della Legge sulle banche (LBCR) costituisse una base giuridica sufficiente per la revoca totale o parziale dei compensi non ancora erogati ai tre livelli dirigenziali più alti del defunto Credit Suisse, disposta dal Consiglio federale. L’articolo stabilisce che l’esecutivo può «vietare del tutto o in parte il versamento di retribuzioni variabili» se «a una banca di rilevanza sistemica oppure alla sua società madre è accordato un aiuto statale diretto o indiretto con fondi della Confederazione». Le misure possono essere adottate «per la durata» del sostegno.
Il Tribunale federale ha interpretato diversamente dal TAF una parte della disposizione. Per i giudici di Losanna, il riferimento alla durata del sostegno indica il periodo durante il quale il governo è autorizzato a emanare misure, non la durata delle misure stesse. Inoltre, la legge prevede che il diritto alla retribuzione variabile possa essere «limitato»: secondo il TF, questo termine indica qualcosa di più di un semplice rinvio del pagamento. Nell’ottica del governo, occorreva impedire che fondi pubblici servissero a finanziare bonus inappropriati. Ciò vale anche per le retribuzioni variabili previste contrattualmente ma non ancora erogate, relative a esercizi precedenti durante i quali sono state poste le basi per la necessità dell’aiuto statale. È stato ribadito, insomma, che non si può invocare contemporaneamente l’aiuto pubblico e la libertà contrattuale in materia di retribuzioni quando una banca è «too big to fail», troppo grande per fallire.


