Storia

Stato di diritto: lezioni, attualità e modernità di Beccaria

Il saggio «Dei delitti e delle pene» di Cesare Beccaria ha posto le basi per l'affermazione dell'individuo elemento centrale della società.
Ritratto di Cesare Beccaria (1738 - 1794)
Amedeo Gasparini
10.06.2022 09:58

Il Dei delitti e delle pene del 1764 di Cesare Beccaria è un testo di straordinaria attualità. Non tanto per la lungimiranza nel criticare, in epoca non sospetta, la pena di morte, ma anche per la strenua difesa dei diritti di chi è sotto processo o condannato. Il saggio considera la dimensione individuale e sociale dell’essere umano in relazione al suo stare in società. L’obiettivo del Beccaria è di dimostrare come qualsiasi pena debba essere giusta, dettata dalle leggi, pubblica, necessaria e ben categorizzata. Principi che fondano non solo il processo penale oggi, ma anche lo Stato di diritto. Beccaria identifica le condizioni in cui le pene devono essere somministrate ad individui che commettono reati. Egli fa discorsi sui processi e la prescrizione dei reati, sull’estensione dei processi e la prescrizione, sui comportamenti da adottare nei confronti dei colpevoli e la pena capitale.

Scrive a proposito dei dilemmi sulla giustizia in sé, nonché della tortura come qualcosa di disumano. Figlio dell’Illuminismo, è impressionante come con anticipo rispetto al suo tempo il Beccaria fosse controcorrente rispetto all’intellighenzia dominante allora, poco interessata alle garanzie dei condannati e ai dubbi sull’utilità o meno delle pene fisiche. L’autore promuove il rispetto per le persone passate per la giustizia, ma non risparmia critiche allo Stato e a suoi decisori, della magistratura e della difesa. La dolcezza e l’umanità, secondo l’autore, non diminuiscono la legittima autorità; l’accrescono. «Le leggi sono le condizioni, colle quali uomini indipendenti ed isolati si unirono in società, stanchi di vivere in un continuo stato di guerra e di godere una libertà resa inutile dall’incertezza di conservarla». Beccaria torna alle lezioni dei primi illuministi. Ovvero: cedere una parte della propria libertà per vivere meglio tutti e attribuire il monopolio della forza ad un’unica autorità, che protegga la sicurezza e la proprietà privata dei singoli, garantendo amministrazione della giustizia. In poche parole, i doveri dello Stato moderno. A proposito della libertà, Beccaria spiega come gli individui «ne sacrificano una parte per goderne il restante con sicurezza e tranquillità». Beccaria era un esperto conoscitore della natura umana e ancor prima di essere un fine giurista era anche un umanista. Beccaria si esprime per la limitazione dell’intervento arbitrario dello Stato. «Ogni atto di autorità di uomo a uomo che non derivi dall’assoluta necessità è tirannico». L’autore è per lo Stato limitato – una condizione che, oggi come allora, non è in antitesi con uno Stato forte. «La parola diritto non è contraddittoria alla parola forza» – la prima è una garanzia della seconda.

Lo Stato deve amministrare la giustizia, «il vincolo necessario per tenere uniti gli interessi particolari». Per farlo, necessità di leggi chiare e precise. Beccaria è contro l’oscurità delle leggi. L’interpretazione, che può essere sempre arbitraria, è un male, scrive l’autore. D’altra parte, l’ignoranza e l’incertezza della pena sono di grave danno alla società nel suo complesso. I comandamenti del Beccaria sono i seguenti: le leggi devono essere proporzionali al reato. «Vi deve essere una proporzione fra i delitti e le pene». Una nuova legge ad ogni delitto, nonché la riduzione dell’arbitrarietà del magistrato. E questo si ottiene colmando i vuoti legislativi. Da qui il fine delle pene. Che non è quello di «tormentare ed affliggere un essere sensibile né di disfare un delitto già commesso», quanto «impedire il reo che dal far nuovi danni ai suoi cittadini e di rimuovere gli altri dal farne uguali». La pena deve essere educativa.

Sull’uso del carcere si può discutere, ma la pena di morte no. La condanna del Beccaria a tale proposito è radicale. Inoltre, ed ecco l’habeas corpus illuminista, «un uomo non può chiamarsi reo prima della sentenza del giudice, né la società può togliergli la pubblica protezione, se non quando sia deciso ch’egli abbia violato i patti coi quali le fu accordata». Tradotto: si è non colpevoli fino a prova contraria. Beccaria formula il principio di presunzione di non colpevolezza e di innocenza fino a sentenza cresciuta in giudicato. Una rivoluzione per la sua epoca, valida anche oggi, quando ad una condanna in primo grado corrisponde una condanna della piazza e la disintegrazione della dignità del giudicato. «Il peso della pena e la conseguenza di un delitto deve essere la più efficace per gli altri e la meno dura che sia possibile per chi la soffre».

Beccaria s’ispira all’Umanesimo: mette al centro l’uomo. Anche il condannato ha dei diritti. Un lungo ritardo nella sentenza indebolisce l’individuo, la credibilità dello Stato di diritto, nonché la magistratura stessa. La forza delle leggi «seguir deve ogni cittadino, come l’ombra segue il corpo». Tra gli argomenti trattati dal Beccaria, in conclusione d’opera c’è anche come prevenire i delitti. «È meglio prevenire i delitti che punirgli. Questo è il fine principale d’ogni buona legislazione, che è l’arte di condurre gli uomini al massimo di felicità o al minimo di infelicità possibile […]. Non è possibile il ridurre la turbolenta attività degli uomini ad un ordine geometrico senza irregolarità e confusione». La società (aperta) – nel XVIII secolo come oggi – è complessa e non è possibile conoscere tutte le informazioni che spingono gli individui ad agire in una certa maniera.Come prevenire i delitti? «Fate che le leggi sian chiare, semplici, e che tutta la forza della nazione sia condensata a difenderle, e nessuna parte di essa sia impiegata a distruggerle. Fate che le leggi favoriscano meno le classi degli uomini che gli uomini stessi». Beccaria giunge alla conclusione che è l’educazione il miglior metodo per prevenire i delitti. «Siano dunque inesorabili le leggi, inesorabili gli esecutori di esse nei casi particolari, ma sia dolce, indulgente, umano il legislatore. Saggio architetto, faccia sorgere il suo edificio sulla base dell’amor proprio, e l’interesse generale sia il risultato degl’interessi di ciascuno». Infine, un appello valido anche oggi: «perché ogni pena non sia una violenza di uno o di molti contro un privato cittadino, dev’essere essenzialmente pubblica, pronta, necessaria, la minima delle possibili nelle date circostanze, proporzionata a’ delitti, dettata dalle leggi».

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