Accordo sui frontalieri, la firma c’è

È cosa fatta. Alle 11.30 a Roma, nella sede del Ministero dell’economia e delle finanze, il viceministro all’Economia italiano Antonio Misiani e la rappresentante della segretaria di Stato per le questioni finanziarie internazionali del Dipartimento federale delle finanze (DFF) Daniela Stoffel è stato siglato l’accordo sulla fiscalità dei frontialieri tra Svizzera e Italia.
Nel pomeriggio è stata prevista una conferenza stampa da Bellinzona intorno alle 16 dove saranno presenti il consigliere federale e capo del Dipartimento federale degli affari esteri Ignazio Cassis, il presidente del Consiglio di Stato Norman Gobbi, il direttore del Dipartimento delle finanze e dell’economia Christian Vitta e, di ritorno da Roma, Daniela Stoffel.
Ecco i dettagli dell’accordo
Regime ordinario: l’imposta che lo Stato in cui viene svolta l’attività lavorativa applicherà sul reddito da lavoro dipendente per i nuovi frontalieri passerà all’80 per cento, contro il 70 per cento previsto inizialmente nel progetto di accordo parafato nel 2015. I nuovi frontalieri saranno assoggettati ad imposizione in via ordinaria anche nello Stato di residenza, che eliminerà la doppia imposizione. Coloro i quali entrano nel mercato del lavoro come frontalieri a partire dalla data di entrata in vigore dell’accordo saranno considerati come «nuovi frontalieri».
Regime transitorio: coloro i quali lavorano o hanno lavorato nei Cantoni dei Grigioni, del Ticino o del Vallese nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore del nuovo accordo rientrano nel regime transitorio applicabile agli «attuali frontalieri». Gli attuali frontalieri continueranno a essere assoggettati ad imposizione esclusivamente in Svizzera. La Svizzera verserà fino alla fine del 2033 una compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine pari al 40 per cento dell’imposta alla fonte prelevata dalla Svizzera. Dopo questa data, la Svizzera conserverà la totalità del gettito fiscale.
Definizione di frontaliere: il nuovo accordo fornisce una definizione di «lavoratore frontaliere» che include i lavoratori che risiedono entro 20 km dalla frontiera e che, in linea di massima, rientrano ogni giorno al loro domicilio. Essa si applica a tutti i frontalieri (nuovi e attuali) a partire dall’entrata in vigore dell’accordo.
Clausola antiabuso: il nuovo accordo contiene una disposizione finalizzata a impedire i potenziali casi di abuso in relazione allo status di «attuale frontaliere».
Reciprocità: l’accordo si fonda sul principio di reciprocità.
Riesame: l’accordo sarà sottoposto a riesame ogni cinque anni. Inoltre, una clausola dispone che siano previste consultazioni ed eventuali adeguamenti periodici in materia di lavoro agile/telelavoro.