Cornaredo

Che tegola sulla Porta Nord

Il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso dell’ATA contro il progetto di sistemazione viaria e non ha risparmiato critiche a Cantone e TRAM per la rotonda sul fiume – Il rischio è perdere altri anni o dover ricominciare da capo – Lombardi: «Speriamo nel primo scenario»
© Agenzia NQC

La Porta Nord di Lugano ha subito una significativa battuta d’arresto che rischia di allungare di qualche anno i tempi per la sua realizzazione. O addirittura di affossarla del tutto. E per la Città di Lugano, ma non solo, è una bella «tegola», per usare le parole del vicepresidente dell’Agenzia NQC (Nuovo quartiere di Cornaredo), Filippo Lombardi.

La «tegola» in questione è la sentenza del Tribunale federale (TF) dello scorso 30 ottobre con la quale l’Alta Corte ha parzialmente accolto il ricorso dell’Associazione traffico e ambiente (ATA) contro il progetto di sistemazione viaria via Ciani - via Sonvico e rinviato l’incarto all’istanza inferiore. Ossia al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM), che si era espresso nel 2024 dopo un’attesa di cinque anni dal via libera del Cantone, contestato dall’ATA. La decisione è stata pubblicata martedì, insieme a una seconda che dà parzialmente ragione ad alcuni privati e SA. Particolarmente contestata dall’ATA, patrocinata dall’avvocato Flavio Canonica, era la realizzazione della grande rotonda sul Cassarate, dal diametro di sessantun metri, e il percorso ciclopedonale che dovrebbe passare sopra di essa. L’impianto ha lo scopo di gestire i principali flussi generati dal nuovo asse stradale e si compone di quattro bracci, di cui uno funge da accesso di servizio, senza precludere un futuro proseguimento del tracciato stradale verso Gandria, mentre la parte centrale è vuota. L’opera è sormontata da una passerella ciclopedonale larga 3,5 metri, collocata oltre 5 metri sopra la rotonda, che collega il cavalcavia sopra il portale della galleria Vedeggio-Cassarate alle due sponde del fiume.

Una deroga da approfondire

Nella sentenza, l’Alta Corte con sede a Losanna non ha risparmiato critiche all’indirizzo del TRAM e del Cantone, che ha portato avanti il progetto insieme ai Comuni di Lugano, Canobbio e Porza. La «scure» del Tribunale si è abbattuta proprio sulla rotonda. Secondo un parere all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), interpellato dal TF, «l’impianto può avere un impatto negativo sul corso d’acqua, in particolare sulla vegetazione, che verrebbe schermata dalla luce e dal calore del sole, dalle precipitazioni e da altri elementi naturali». La rotatoria costituisce quindi una copertura, vietata ai sensi della Legge sulla protezione delle acque. L’autorità, però, può autorizzare deroghe, in caso di passaggi di vie di comunicazione, e il TRAM ha ritenuto che la rotatoria fosse «assimilabile ad un ponte» in quanto «la sua posizione, il numero di bracci e il diametro sono determinati dai vincoli costruttivi legati all’uscita dalla galleria, alla presenza del fiume e alla necessità di un allacciamento di servizio a via Maraini». La Corte cantonale aveva quindi avallato la decisione del Cantone di concedere una deroga al divieto di copertura dei corsi d’acqua per passaggi di vie di comunicazione.

«Risulta tuttavia che – rileva però il TF –, benché ubicato sopra il corso d’acqua, l’impianto è destinato soltanto in misura del tutto marginale a permetterne l’attraversamento. Dei quattro bracci, tre sono situati sulla sponda ovest e sono quindi destinati a distribuire il traffico su quella stessa sponda. Il quarto è invero previsto sulla sponda est: esso funge però unicamente da accesso di servizio e non è quindi destinato ad essere utilizzato stabilmente quale via di comunicazione per l’attraversamento del corso d’acqua». Nelle osservazioni alla presa di posizione dell’UFAM, la Corte cantonale ha sostenuto che l’allacciamento di servizio alla via Maraini, sulla sponda est del fiume attraverso il citato quarto braccio, sarebbe necessario per motivi di sicurezza, come asse alternativo in caso di emergenza (dovuta a eventuali incidenti o altri problemi legati al traffico nella galleria Vedeggio-Cassarate oppure su via Sonvico)». Per il TF «non è però dato di sapere se questa argomentazione è fondata su specifici accertamenti vincolanti di natura tecnica. Né appare d’acchito escluso che eventuali emergenze possano essere risolte in altro modo, per esempio mediante la segnaletica o facendo capo alla rete stradale esistente». Sta di fatto che «il braccio della rotatoria che permette di passare sulla sponda est del fiume costituisce un semplice accesso di servizio, non destinato quindi in modo durevole al transito veicolare di collegamento tra le due sponde del fiume».

Alla luce di ciò, per il TF «il collegamento con la sponda est del fiume Cassarate non corrisponde alla funzione principale della progettata rotatoria e assume un’importanza tutto sommato secondaria». Il giudizio del TRAM «non tiene sufficientemente conto di questa circostanza, rilevante sotto il profilo del rilascio di un’autorizzazione eccezionale, la quale presuppone una ponderazione globale degli interessi, che in concreto non è stata eseguita dalla Corte cantonale». Essa si è infatti «sostanzialmente limitata a richiamare la possibilità, prevista dalla citata disposizione, di derogare al divieto di copertura dei corsi d’acqua per passaggi di vie di comunicazione. Ha inoltre rilevato che le valutazioni delle ripercussioni del progetto stradale sul contesto fluviale e la relativa ponderazione degli interessi erano già state effettuate nell’ambito del piano direttore» e «non ha eseguito una ponderazione degli interessi concretamente toccati dal progetto stradale e non si è in particolare confrontata con il rapporto di impatto ambientale allestito in quest’ambito». In parole povere: il TRAM «non ha esaminato compiutamente l’adempimento dei presupposti per il rilascio di un’autorizzazione eccezionale».

Anche il Cantone, come detto, non è stato risparmiato dalle critiche dei giudici losannesi. In particolare, nell’ambito dell’esame dell’impatto ambientale, lo stesso «è stato allestito senza sentire il parere dell’UFAM: il progetto stradale in esame costituisce una variante rispetto al progetto stradale originario della galleria Vedeggio-Cassarate, il quale non contemplava in particolare la controversa rotatoria sopra il fiume, sulla quale l’autorità federale non si è quindi potuta esprimere».

Le reazioni

A questo punto, l’incarto è stato rimandato al TRAM affinché svolga nuovi accertamenti, con il rischio di perdere altri anni. E non è neppure escluso che la Corte cantonale rimandi a sua volta il dossier al Cantone. «Speriamo nella prima ipotesi», dice il vicepresidente dell’Agenzia NQC, Filippo Lombardi, al Corriere del Ticino. «Questo è verosimilmente un tipico vizio di origine che per tanti anni è restato lì fermo e va corretto. Le sentenze si accettano e si cerca di fare il meglio possibile. Speriamo di arrivare a una soluzione in un paio di anni». Lombardi non si nasconde: «È indubbio che è una tegola. Come Agenzia NQC attendevamo l’esito della vertenza ed eravamo pronti ad andare avanti». Quando il PSE aprirà i battenti, senza via Stadio, «non saremo pronti per il trasporto pubblico e la viabilità privata». Ora, prosegue Lombardi, il Dipartimento del territorio dovrà fare «una valutazione pragmatica e scegliere la via che ha più possibilità di successo e che richiede meno tempo». Va detto che dall’inizio di questa vicenda la base legale, la Legge sulla protezione delle acque, è nel frattempo cambiata. Tema che Lombardi conosce molto bene: in qualità di consigliere agli Stati si era occupato in prima persona del controprogetto all’iniziativa popolare federale «Acqua viva».

Esulta, invece, l’ATA. «Siamo felici dell’esito del ricorso e che non verrà realizzata neppure via Stadio, che dovrebbe passare in mezzo al PSE causando un danno molto grande. Abbiamo dimostrato che il progetto stradale è realizzabile anche senza questa strada e la rotonda. L’ideale, ora, è che il Cantone riparta da zero pensando al benessere dei cittadini», afferma dal canto suo la vicepresidente dell’ATA, Chiara Lepori.

Detto delle decisioni del Tribunale federale, vi è ora da capire che conseguenze avranno. I temi, come visto, sono due: sottoporre all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM )per un parere il Rapporto sull’impatto ambientale (RIA) della maxi rotonda e rivalutare nel merito tutto il progetto stradale. L’incarto, come detto, è tornato sui tavoli del Tribunale amministrativo cantonale. Una possibilità è che il TRAM lo rimandi al Consiglio di Stato, che a sua volta lo tornerà al Dipartimento del territorio, affinché quest’ultimo sottoponga il RIA (che è già stato stilato) all’autorità federale. In questo scenario l’approvazione dell’intero progetto stradale tornerebbe ai piedi della scala, al pari delle possibilità di ricorrere. In tutto ciò la rotonda è già stata ritenuta una copertura di un corso d’acqua, cosa di principio vietata dalla legge. Ci sarà dunque da dimostrare che l’interesse a realizzare il manufatto sia preponderante, e che non esistano alternative meno impattanti sulla natura. In questo scenario, solo una volta fatto tutto ciò con successo si potrà infine valutare nel merito tutto il progetto stradale. Potrebbero, insomma, volerci ancora anni. C’è poi un’ulteriore possibile complicazione. Quand’anche il progetto verrà infine approvato, si potrebbe palesare un grattacapo finanziario. I soldi – 84 milioni – sono già stati liberati dal Gran Consiglio nel 2016, ma essendo passato un decennio e vedendo i sorpassi di spesa per altre grandi opere a lunga gestazione (rete tram-treno, circonvallazione Agno-Bioggio), questo denaro basterà? Oppure si dovrà tornare in Parlamento per un aggiornamento del credito di una certa entità? Senza contare che, rispetto al 2016, ora vi è il referendum finanziario obbligatorio.


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