Controlli antincendio? «Non sarà facile»

Le nuove modifiche al Regolamento sulla protezione antincendio, introdotte il 26 marzo scorso dal Consiglio di Stato dopo i tragici fatti di Crans-Montana, rappresentano una sfida non indifferente per la Città di Lugano e non solo. A rimarcarlo, nel rispondere a un’interrogazione di Elena Rezzonico (La Sinistra) è stato lo stesso Municipio. Queste nuove norma, lo ricordiamo, ridefiniscono la frequenza dei controlli periodici obbligatori per le strutture che presentano un potenziale rischio d’incendio più elevato, e fissano i termini utili per i controlli obbligatori. Per gli edifici e impianti soggetti ai controlli periodici che non dispongono di un certificato di collaudo antincendio dev’essere invece presentata una perizia attestante il rischio residuo d’incendio accettabile entro il 31 dicembre 2027. «Tutto ciò comporta fondamentalmente un nuovo compito istituzionale affidato ai Comuni», rilava l’Esecutivo –, i quali passando da un ruolo fin qui passivo a uno attivo. Insomma, si tratta a tutti gli effetti di un cambiamento importante e, soprattutto, «imposto senza coinvolgere i Comuni». Tanto che, l’11 maggio scorso, l’Associazione dei comuni ticinesi (ACT) ha inoltrato un ricorso al Tribunale federale.
Per la Città di Lugano, i cambiamenti introdotti dal Governo non sono di facile esecuzione «in quanto occorre dotarsi di un elenco di migliaia di edifici per i quali non esiste un modo automatizzato». Dovranno essere categorizzati ed attribuiti alle scadenze dei controlli periodici di 2, 5 o 10 anni secondo le disposizioni di legge. «Ma ciò che ancor più appare di difficile attuazione è l’individuazione degli edifici che essendo stati realizzati prima del 1997 non sono dotati di Certificato di collaudo antincendio e che dovranno quindi essere assoggettati ad una Perizia sul rischio residuo entro il 31 dicembre 2027». A tal fine occorrerà verosimilmente contattare tutti i proprietari di immobili della città. Va da sé che «difficilmente si possano rispettare i termini previsti, considerato che occorre prima istituire la figura professionale del Responsabile della sicurezza antincendio e nominare uno o più funzionari per lo svolgimento della nuova mansione e dotarsi dei necessari strumenti e applicativi informatici per l’espletamento dei nuovi compiti».


