Il diritto allo sciopero avrà una sua legge

Il tema, pressoché da sempre, è di quelli che fa discutere. Divisivo, forse per sua natura, proprio perché rappresenta l’ultima ratio, lo strumento da utilizzare quando la negoziazione tra le parti è fallita e non ha portato a un’intesa. Parliamo dello sciopero, in questo caso particolare di quello dei dipendenti dello Stato. Che, come ricorderete, anche lo scorso 29 febbraio in Ticino aveva nuovamente fatto discutere. Non tanto per il diritto allo sciopero, il quale è sancito dalla Costituzione (sia sul piano federale che cantonale), quanto per questioni più di dettaglio. Chi può scioperare? Quanto tempo prima deve avvisare i propri superiori? Come deve «timbrare» l’uscita da lavoro? Tutte questioni che, per il momento, sono regolate unicamente in una risoluzione governativa risalente al 2012.
Proprio per evitare malintesi e discussioni, il Governo ha ora deciso di regolare nero su bianco tali aspetti direttamente nella Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD), tramite l’aggiunta di un nuovo articolo. Come scrive lo stesso Esecutivo nel messaggio, «l’obiettivo è di creare un assetto giuridico che regolamenti nel dettaglio il diritto di sciopero e di definire le regole di comportamento dei dipendenti nell’eventualità di sciopero organizzato da parte delle associazioni del personale dello Stato».
Le condizioni
Come spiega lo stesso Governo, il nuovo articolo sottolinea innanzitutto, nel primo capoverso, «che i dipendenti e lo Stato quale datore di lavoro devono rispettare la pace del lavoro». Dopodiché, nel secondo capoverso, vengono elencati i criteri «da adempiere per esercitare il diritto di sciopero». Eccoli, dunque, questi criteri: «Lo sciopero è lecito – si legge nel capoverso – se adempie le seguenti condizioni cumulative: è annunciato conformemente alla procedura prevista; riguarda il rapporto di impiego; è conforme all’obbligo di preservare la pace del lavoro o di condurre trattative di negoziazione; concerne un conflitto di natura collettiva; è proporzionato allo scopo perseguito ed è utilizzato unicamente come ultima ratio, allorquando la negoziazione tra le parti non sia più possibile; è proposto o sostenuto da un’organizzazione sindacale che rappresenta i lavoratori».
A questo proposito nel messaggio il Governo scrive che «essendo infatti lo sciopero misura estrema (ultima ratio), sia lo Stato sia i suoi dipendenti devono adoperarsi affinché sia garantita di principio la pace del lavoro». E ciò, concretamente significa che «solo quando i negoziati tra lo Stato ed i rappresentanti dei lavoratori non dovessero portare a soluzioni praticabili e condivise, i dipendenti potranno scioperare». Inoltre, precisa ancora il Governo, «il diritto di sciopero concerne un conflitto esclusivamente di natura collettiva ed è pertanto lecito se riguarda il rapporto di impiego: esso deve essere preceduto da trattative di negoziazione». Infine, come detto, «lo sciopero deve essere inoltre sostenuto da almeno un’organizzazione che rappresenti i lavoratori».
Al capoverso 3 viene poi chiarito che «il periodo di astensione dal lavoro (...) non è retribuito», mentre al capoverso 4 si precisa che «la partecipazione lecita dei dipendenti ad uno sciopero non deve generare alcuna misura nei loro confronti, né costituire motivo di licenziamento». Ma, allo stesso tempo, viene anche precisato che, «in caso di mancato rispetto delle condizioni poste al capoverso 2 (ndr. i criteri citati pocanzi), il Consiglio di Stato adotta le misure che si impongono».
E siamo al capoverso cinque, nel quale si mette nero su bianco, come già d’altronde avviene oggi, che «un servizio minimo deve essere garantito nei settori dell’istruzione, della sanità e della sicurezza delle persone come pure per i picchetti e i servizi che adottano decisioni e misure urgenti e negli altri servizi indicati dal Consiglio di Stato».
Gli aspetti più di dettaglio, infine, saranno poi definiti nel relativo regolamento. «Per esempio – scrive il Governo a tal proposito –, si tratta di definire quanti giorni prima deve essere annunciato lo sciopero e le procedure interne di notifica di partecipazione allo sciopero da parte dei dipendenti». Inoltre, «nel regolamento verranno definiti gli ambiti in cui la partecipazione allo sciopero dei dipendenti non deve pregiudicare il funzionamento dei servizi minimi essenziali».