Il caso

In sorpasso sui sorpassi di spesa

Bellinzona: apportate delle modifiche puntuali all’ordinanza municipale concernente le deleghe di competenze operative - Toccherà in futuro al Servizio di revisione interna verificare l’applicazione del principio e definire i criteri delle decisioni
Bellinzona, piazza del Sole. © CdT/Chiara Zocchetti
Alan Del Don
23.02.2023 06:00

Pasticciaccio. Bubbone. Tegola. Chiamatelo un po’ come volete, ma il caso dei sorpassi di spesa da 5 milioni di franchi in tre progetti comunali (il Policentro di Pianezzo, l’ex oratorio di Giubiasco e l’ammodernamento dello stadio della Turrita), scoppiato a fine aprile 2020 a Bellinzona, deve rimanere un unicum. Lo ha ribadito a chiare lettere, ripetutamente, il Municipio. Lo esige la politica. Lo pretendono i cittadini. Le importanti criticità venute alla luce ed evidenziate dai due audit (uno interno, l’altro esterno) hanno portato l’Esecutivo a riorganizzare il Settore opere pubbliche (SOP) e ad adottare dei correttivi. L’ordinanza concernente le deleghe di competenze operative e in materia di spesa - entrata in vigore la prima volta nell’autunno 2019 - è stata ora modificata dal consesso guidato dal sindaco Mario Branda. Le 24 pagine del documento sono in pubblicazione fino al 22 marzo (entro il termine può essere inoltrato ricorso al Consiglio di Stato). Gli accorgimenti sono limitati, ma puntuali, come vedremo nelle prossime righe.

Dagli audit ai correttivi

«Si potrebbe ipotizzare come un comportamento acritico e benevolo dei responsabili politici possa indurre i collaboratori nella legittima convinzione che il loro modo di agire sia avallato». Una delle osservazioni più ficcanti contenuta nel rapporto elaborato dal Gruppo Bänzinger Partner AG di Zurigo riguardava le risoluzioni proposte dall’ex direzione del SOP e l’atteggiamento dell’autorità. Attraverso l’ordinanza - che «disciplina l’attribuzione ai settori/servizi dell’amministrazione di competenze decisionali» dell’Esecutivo «per il disbrigo degli affari correnti», si legge all’articolo 1 - si stabiliscono, oltre alle deleghe amministrative, pure quelle finanziarie. Nella fattispecie le deleghe concernenti le spese di gestione corrente e i crediti di investimento approvati dal Legislativo (o dall’Esecutivo) sono demandate al settore/servizio «fino all’importo massimo di 30.000 franchi» per singolo caso. Finora il «tetto» era fissato a 10.000. Un’aggiunta, rispetto al testo precedente, riguarda le decisioni di spesa sui conti relativi alla manutenzione degli stabili e alla gestione del parco veicoli, che competono rispettivamente al Servizio stabili e ai Servizi urbani comunali/Logistica e parco veicoli.

Chi firma le fatture

Sono inoltre delegate ai direttori di settore altre due tipologie di decisioni. In questo caso la norma è rimasta identica. La prima è relativa ai sorpassi di spese di gestione corrente fino al 10% dell’importo aggiudicato, ma al massimo fino a 5.000 franchi per caso; la seconda riguarda i sorpassi di spese di investimento: fino al 10%, ma 20.000 franchi al massimo. È stato invece aggiunto il capoverso 6 che dice che «il solo delegato (chi ha la delega, n.d.r.) controlla e con la sua firma attesta la correttezza (esistenza base legale e importo) della fattura».

Responsabilità e controllo

Al capitolo 4 dell’ordinanza rivista («Disposizioni comuni»), in merito alla responsabilità ed al controllo, entra in gioco il Servizio di revisione interna. Prima di proseguire va puntualizzato che l’ordinanza specifica, relativa cioè a questo organo autonomo e indipendente che risponde direttamente al Municipio, è entrata in vigore nell’agosto 2019. Allo stato attuale il Servizio si occupa(va) di tutt’altro. Da questo momento il Servizio di revisione interna sarà per contro, uno, «responsabile di verificare che il principio delle deleghe contenuto» nell’ordinanza venga «correttamente applicato» e, due, dovrà definire «i criteri per l’emanazione delle decisioni delegate» assicurandone nel contempo il rispetto.

L’ultima modifica apportata dall’Esecutivo cittadino all’ordinanza concernente le deleghe di competenze operative e in materia di spesa attiene al diritto di firma delle decisioni indirizzate a terzi da parte dei singoli settori. In questo senso è stata introdotta la firma collettiva a due non solamente per il delegato ed il superiore gerarchico, come adesso, ma pure per il direttore di settore («nel caso in cui questi abbia istruito la pratica») e del sostituto del direttore. Finora era sufficiente la firma individuale del direttore di settore.

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