Il caso

«L’eco mediatica per Zelal e Yekta non può giustificare deroghe alle sentenze cresciute in giudicato»

Il direttore del Dipartimento delle istituzioni Norman Gobbi ribadisce che la decisione sulla domanda per la concessione del caso di rigore ai due fratelli turchi di etnica curda deve rispettare criteri legali chiari, i principi dello Stato di diritto e le sentenze dei tribunali cresciute definitivamente in giudicato
I fratelli Pokerce. © Ti-Press/Samuel Golay
Spartaco De Bernardi
11.06.2026 17:35

«La vicinanza umana, il sostegno della società e della scuola, come pure i sentimenti di solidarietà espressi da più parti a favore degli interessati, meritano rispetto e ascolto. Tuttavia, il Governo ritiene che né la mediatizzazione, né il consenso pubblico possano giustificare deroghe a criteri legali chiari, ai principi dello Stato di diritto e alle sentenze dei tribunali cresciute definitivamente in giudicato». Questa la posizione del Consiglio di Stato, espressa dal direttore del Dipartimento delle istituzioni Norman Gobbi, in merito alla vicenda di Zelal e Yekta Pokerce, i due fratelli turchi di etnia curda che hanno inoltrato a Berna una domanda affinché sia concesso loro il cosiddetto caso di rigore in modo da poter rimanere nel nostro Paese - segnatamente a Lavertezzo dove risiedono da cinque anni - e portare a termine gli studi, rispettivamente l’apprendistato. I genitori e il fratellino di Zelal e Yekta sono stati rimpatriati in Turchia il 6 maggio scorso in quanto la loro domanda d’asilo è stata respinta in via definitiva.

Valutazione oggettiva del caso

Nella risposta fornita oggi, giovedì, in Gran Consiglio a una interpellanza di Maurizio Canetta (PS) sottoscritta da 14 suoi colleghi, Gobbi ha aggiunto che, a seguito di quanto ricordato in ingresso, «pur comprendendo dal lato umano il sostegno espresso dalla popolazione per la situazione dei cittadini turchi, non va dimenticato che l’Esecutivo cantonale (nel formulare il suo preavviso riguardo alla concessione del caso di rigore da parte delle Segreteria di Stato della migrazione, ndr.) è tenuto a valutare il caso in maniera oggettiva, in ossequio al quadro legale vigente e alla giurisprudenza».

Se per questioni di rispetto del segreto d’ufficio, al Consiglio di Stato non è possibile fornire apprezzamenti anticipati su singoli casi ancora in via di evasione, in generale Gobbi ha rilevato che la SEM, di principio, emana una decisione negativa di prima istanza entro pochi mesi dall’inoltro della domanda d’asilo. «Di conseguenza, sin dall’intimazione della prima decisione negativa, la persona straniera deve già essere consapevole che i criteri oggettivi per l’accoglimento della domanda d’asilo non sono adempiuti». Le garanzie processuali, ha aggiunto il direttore delle Istituzioni, permettono di adire le vie ricorsuali in modo da sottoporre questa valutazione alle istanze superiori. Ciononostante, ha aggiunto Gobbi, il tempo che queste procedure richiedono e la conseguente permanenza degli interessati in attesa dell’evasione dei ricorsi, durante la quale il soggiorno è tollerato, non possono giustificare il mancato ossequio delle decisioni delle autorità nel caso in cui la domanda sia respinta definitivamente.

Non conta il tempo trascorso

Detto altrimenti, per i fratelli Pokerce non si vedono grandi spiragli, dato che «il fatto di restare in Ticino per un lungo periodo, in virtù dell’effetto sospensivo dei vari iter ricorsorsuali, non conferisce a priori un diritto ad ottenere un permesso. Infatti, il tempo trascorso non è un motivo sufficiente per annullare le decisioni e le sentenze negative emanate dalle autorità federali e svuoterebbe quindi di senso le leggi e la giurisprudenza in merito».

Riguardo al rimpatrio coatto dei genitori e del fratellino di Zelal e Yekta, Gobbi ha affermato che l’operazione è avvenuta nel massimo rispetto di tutti loro, tenendo in debito conto anche il fatto che tra le persone coinvolte vi era un minore.

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