Ticino

Pagani, l'MpS chiede al Gran Consiglio di decidere se presentare ricorso

Il Consiglio della magistratura non ha ravvisato violazioni disciplinari nella gestione della querela del 2021 contro Claudio Zali – Pronzini e Sergi chiedono che il Parlamento decida se impugnare la sentenza – Resta da chiarire se il Gran Consiglio abbia la legittimazione per farlo
© CdT/Gabriele Putzu
Red. Online
28.09.2026 16:23

Il Gran Consiglio dovrebbe decidere se impugnare la sentenza con la quale il Consiglio della magistratura (CdM) ha escluso l’apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del procuratore generale Andrea Pagani. A chiederlo in una lettera all’Ufficio presidenziale del Parlamento sono i deputati dell’MpS Matteo Pronzini e Giuseppe Sergi. Il ricorso, al momento, non è stato presentato: l’MpS chiede che sia il plenum a pronunciarsi.

Di che cosa si tratta

La vicenda riguarda la gestione, nel 2021, di una querela contro Claudio Zali, presentata dalla 52.enne di Melide morta quest’estate nelle acque del Ceresio. Cinque anni dopo, uno scritto anonimo è arrivato alla Sottocommissione di vigilanza del Gran Consiglio, che ha segnalato il caso al CdM. Quest’ultimo ha ricevuto la segnalazione il 27 agosto e si è pronunciato con una sentenza del 21 settembre.

Il Gran Consiglio è stato informato il 24 settembre dell’avvenuta notifica. La decisione può essere impugnata davanti alla Commissione di ricorso sulla magistratura entro trenta giorni. Nella lettera, i deputati chiedono che la questione sia iscritta all’ordine del giorno della prossima sessione e che l’Ufficio presidenziale allestisca un rapporto, così che il plenum possa decidere formalmente se ricorrere.

Il nodo della legittimazione

Prima ancora del merito, resta da chiarire se il Gran Consiglio sia legittimato a impugnare la sentenza. L’MpS ritiene di sì, ma precisa di non fondare la propria tesi sulla qualità di denunciante della Sottocommissione di vigilanza. La legittimazione, secondo i deputati, deriverebbe invece dalla posizione istituzionale del Parlamento, autorità di alta vigilanza sulla magistratura e competente per l’elezione dei magistrati.

Pronzini e Sergi richiamano inoltre il fatto che la legge prevede l’intimazione della sentenza al Gran Consiglio e che la norma sul ricorso non limita esplicitamente il diritto d’impugnazione alle sole decisioni che infliggono una sanzione disciplinare. Anche la decisione di non aprire un procedimento, sostengono, dovrebbe quindi poter essere sottoposta al controllo di un’autorità giudiziaria indipendente. L’eventuale ricorso non sarebbe un intervento diretto del Parlamento nella singola decisione, ma una richiesta alla Commissione di esaminarla. Sarà poi l’autorità di ricorso a valutare anche la legittimazione del Gran Consiglio.

Che cosa era successo nel 2021

Nel 2021 Pagani aveva sentito sia la denunciante sia Zali; la donna era stata convocata una seconda volta per chiarire i fatti, ma l’interrogatorio non si era concluso. Dopo il ritiro della querela, il procuratore generale si era rivolto ai medici che seguivano la donna per verificare se, al momento del ritiro, fosse in grado di comprendere e di decidere liberamente. I medici avevano confermato la sua capacità. Il 4 novembre 2021 Pagani aveva quindi firmato un decreto di non luogo a procedere per lesioni semplici e minaccia.

Il CdM ha esaminato anche le ipotesi di reati perseguibili d’ufficio. Tra i fatti segnalati figuravano un presunto trattenimento della donna in un veicolo e minacce, circostanze che in astratto avrebbero potuto essere ricondotte, per esempio, al sequestro di persona o alla coazione. Secondo il Consiglio, gli elementi raccolti non raggiungevano però la soglia degli indizi sufficienti per procedere: la donna non aveva chiarito la dinamica, l’uomo sentito come imputato si era avvalso della facoltà di non rispondere e non risultavano testimoni né altri riscontri oggettivi. Anche i riferimenti a possibili reati sessuali erano troppo vaghi per stabilire quali indagini svolgere.

Il CdM ha precisato che il suo compito è valutare la condotta disciplinare del magistrato, non riesaminare il merito delle sue decisioni penali. Ha considerato ciò che Pagani sapeva o poteva sapere nel 2021, senza tenere conto retroattivamente degli elementi emersi in seguito. Le accuse dello scritto anonimo sono state giudicate generiche e prive di riferimenti a specifici atti od omissioni; dall’istruttoria non sono emersi elementi oggettivi di complicità o sudditanza. La condotta del procuratore è stata definita adeguata e professionale.

Come ha spiegato al CdT il presidente del CdM Damiano Stefani, il magistrato è stato sentito più volte e l’organo ha riesaminato le parti rilevanti dell’incarto: la decisione supera le venti pagine. Il Consiglio ha ribadito che il fatto che si sarebbe potuto agire diversamente o meglio non basta, da solo, a fondare una responsabilità disciplinare.

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