Luganese

Una spedizione sbagliata costata assai cara

La filiale luganese di una società di logistica ha confuso due invii da 900 franchi: un errore che gliene è costati oltre 65.000, come confermato dal Tribunale federale
© Shutterstock
Federico Storni
18.08.2025 20:00

Nel 2018 una società farmaceutica affidò alla filiale luganese di una società di logistica e trasporti la spedizione di due colli contenenti farmaci in Giordania e di un cartone con prodotti considerati stupefacenti in Turchia. Il tutto per 900 franchi circa. La società di logistica, però, si confuse, e invertì gli ordini. I farmaci stupefacenti finirono in Giordania, dove furono distrutti in quanto illegali, e le medicine in Turchia, da dove sono dovute essere rimpatriate e poi distrutte, in quanto nel frattempo scadute. Al termine di una lunga vertenza legale, negli scorsi giorni ilTribunale federale ha scritto la parola fine. La ditta di spedizioni dovrà risarcire quella farmaceutica per oltre 65.000 franchi: 40.000 per i medicinali finiti erroneamente inGiordania, 16.000 per la sanzione inflitta dalle autorità doganali giordane per aver tentato di introdurre farmaci stupefacenti non autorizzati e 9.000 per la merce spedita erroneamente in Turchia. E poco importa che la società farmaceutica avesse sottoscritto un accordo che limitava la responsabilità dello spedizioniere in questi casi.

Il principio della regola insolita

Le clausole capestro scritte in piccolo nel contratto, messe lì come trappola, sono ormai proverbiali. Ma nel mondo reale, in Svizzera quantomeno, se una clausola importante è nascosta in un pie’ di pagina, quella clausola non è scontato che sia legalmente valida. È il principio legale della regola insolita, per cui appunto delle pratiche inusuali rispetto alla norma in questo o quel settore devono essere adeguatamente segnalate. Ed è quello che (non) è successo in questa situazione, in quanto la società di spedizione, la clausola insolita che ne limitava la responsabilità l’ha indicata in un e-mail, incastrandola in caratteri piccoli dopo la firma e prima di un’iterazione del classico «Questa e-mail ha valore confidenziale. Se l’hai ricevuta per sbaglio...». Troppo poco per i giudici, benché la ditta di spedizione abbia provato ad argomentare di aver fatto ricorso a un contratto standard nel settore, che la ditta di farmaceutica peraltro applicherebbe «da oltre cent’anni». Che, cioè, tale clausola fosse la norma e non l’eccezione, e che ciò fosse noto alla controparte.

Il precedente tre anni fa

La vicenda era peraltro già finita davanti al Tribunale federale qualche anno fa, sempre per clausole scritte in piccolo. La ditta di spedizioni aveva infatti indicato nello stesso posto nell’e-mail che le vertenze sarebbero se del caso state giudicate dal foro di Bülach. Troppo poco perché si potesse sottintendere il consenso della controparte, e in effetti il giudizio di primo grado è stato poi emesso dalla Pretura di Lugano. La decisione del Tribunale federale sul conflitto di foro è peraltro poi negli anni stata parecchio commentata nel settore delle spedizioni ed è stata oggetto di numerosi articoli, tutti più o meno dello stesso tenore. Ovvero, parafrasando: «Occhio che questa cosa non si può (più) fare».

Correlati
Quei pacchi scambiati e la clausola in piccolo
Una fattura da poco più di 900 franchi potrebbe lievitare fino a oltre 85 mila – Tutto è nato da un errore nella consegna di farmaci in Giordania e Turchia – Il primo capitolo giudiziario si è chiuso al Tribunale federale, che ha stabilito la competenza del Pretore di Lugano