Il caso

Altro ricorso: le Autolinee Bleniesi viaggiano fino a Losanna

L'azienda di trasporto della Valle del Sole si è appellata al Tribunale federale dopo il no dei giudici di San Gallo in merito alla concessione per la linea estiva fra Biasca e Disentis
© Autolinee Bleniesi
Alan Del Don
Nico Nonella
18.08.2026 16:12

Nulla da fare per le Autolinee Bleniesi. Il Tribunale amministrativo federale (TAF), come appreso dal Corriere del Ticino, ha ritenuto inammissibile il ricorso inoltrato contro la concessione decennale affidata dall’Ufficio federale dei trasporti ad AutoPostale Grigioni per la linea diretta estiva fra Biasca e Disentis. La battaglia legale, in ogni modo, non è conclusa. In quanto l’azienda concessionaria dei trasporti pubblici della Valle di Blenio dal 1973 si è appellata al Tribunale federale, al quale toccherà quindi l’ultima parola sulla vertenza iniziata nel febbraio 2025. A causa della decisione impugnata di fronte a Mon Repos le Autolinee, a loro dire, subirebbero una riduzione delle proprie prestazioni, segnatamente in termini di corse, chilometri e ore di servizio, con conseguenti ripercussioni economiche importanti. Facendo inoltre notare che, se le cose dovesse rimanere così come decretato da Berna, si determinerebbe una situazione di concorrenza diretta che metterebbe a rischio, in prospettiva futura, la sostenibilità dell’attività.

«Nessuna legittimazione»

«La ricorrente (le Autolinee Bleniesi; n.d.r.) non contesta la riorganizzazione dell’offerta in quanto tale, bensì unicamente il fatto che la concessione per la nuova linea sia stata rilasciata anche a favore di un’impresa concorrente. La concessione conferisce unicamente il diritto di esercitare il servizio di trasporto e non incide sulla titolarità delle concessioni già rilasciate alla ricorrente, né ne determina l’estensione concreta delle prestazioni. Quest’ultima dipende infatti dalle decisioni di ordinazione dell’offerta adottate dai committenti, i quali stabiliscono segnatamente il numero delle corse, i chilometri e le prestazioni da fornire», osservano i giudici di San Gallo. Secondo il TAF infatti un interesse indiretto, ossia quello di natura economica connesso a una situazione di concorrenza, non è sufficiente a fondare la legittimazione ricorsuale.

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