Quei beni ancora più protetti
Adesso sì che il patrimonio Unesco di Bellinzona è in una botte di ferro. Ampliando il perimetro di rispetto del nucleo storico cittadino, il Consiglio di Stato, con decisione di una decina di giorni fa, ha ulteriormente specificato i vincoli relativi alla Fortezza, alla Murata e alle mura, beninteso già tutelati a livello cantonale alla pari di una sessantina fra opere, edifici e oggetti vari. Il Governo ha altresì esteso alla capitale il perimetro di rispetto della chiesa di San Paolo di Arbedo (quella "rossa", per intenderci) e, sempre in quest’ultimo Comune, l'area di interesse archeologico. La risoluzione è in pubblicazione per trenta giorni. I proprietari fondiari, i cittadini e gli enti possono presentare delle osservazioni all’Esecutivo cantonale. Verosimilmente la variante sui beni culturali verrà approvata entro la fine dell’anno.
Controllo oculato
Andando a spulciare il rapporto di pianificazione si precisa che, in merito al salotto buono della Turrita, lo scopo del perimetro di rispetto è “il controllo degli interventi architettonici e urbanistici nelle immediate adiacenze dei beni culturali protetti, localizzati in tutta l’area del nucleo storico cittadino e perlopiù d’ampio impatto paesaggistico: tra di essi ricordiamo i tre castelli, la cinta muraria medievale, la Murata, la chiesa Collegiata, la chiesa di San Rocco. L’obiettivo principale del perimetro nella parte collinare è quello di conservare l’isolamento e il carattere emergente dei monumenti che ancora oggi spiccano, per la loro imponenza, nel paesaggio (castelli e Murata)”. Nel comparto edificato, invece, si mira a conservare l’ordine fra il tessuto urbano e i singoli monumenti, conservando il contesto architettonico in cui sono inseriti i beni culturali.
Cosa significa?
In parole povere, cosa comporta questa “protezione”? Il fatto che non sono ammessi interventi suscettibili di compromettere la conservazione o la valorizzazione del bene culturale immobile tutelato: “Le domande di costruzione, notifica o modifica del terreno aventi per oggetto fondi o parti di fondi ubicati all’interno di detti perimetri devono essere sottoposte per preavviso all’Ufficio cantonale dei beni culturali”.

