Quando una pena detentiva per gli stalker?
Si chiede all’Assemblea federale di accelerare anche in Svizzera l’adozione di un articolo specifico nel Codice penale relativo allo stalking e per gli autori prevedere una severa pena detentiva, e non una semplice multa, che lascia il tempo che trova». Ecco cosa scrive Roberta Soldati, granconsigliera UDC , prima firmataria dell’iniziativa cantonale depositata l’8 settembre.
Effettivamente, come si legge nell’iniziativa, «lo stalking, unitamente alla violenza domestica, costituisce una piaga sociale dilagante anche in Svizzera - continua il testo -. Esso può essere definito come un perpetrarsi di atti persecutori intenzionali contro una persona minacciandone la sicurezza e condizionando le sue abitudini di vita».
Dal punto di vista penale
Nel Codie Penale svizzero non esite - ad oggi - una normativa specifica che prevede il reato di stalking. «Le vittime - spiega Soldati -, devono appellarsi ad una serie di reati di cui taluni su querela di parte e mentre altri perseguibili d’ufficio. Fra i reati su querela di parte si trovano ad esempio: l’abuso di impianti di telecomunicazione (art. 179 septies CP), la violazione di domicilio (art. 186 CP), i delitti contro l'onore (art. 173-177 CP), mentre che fra i reati perseguibili d'ufficio troviamo ad esempio: la minaccia (art. 180 CP), la coazione (art. 181 CP), le lesioni personali (art. 122-123 CP), le vie di fatto (art. 126 CP), nonché dei reati contro l'integrità sessuale».
...e da quello civile?
Dal profilo civilistico, «il nostro Codice mette a disposizione delle misure, quali il divieto per l’autore di avvicinarsi o mettersi in contatto con la vittima (art. 28b CC)».Tuttavia - continua Soldati - queste misure si rivelano spesso inefficaci e insufficienti, seppur sanzionate dall’articolo 292 CO (disobbedienza a decisioni di autorità che ha quale conseguenza una multa)». Certo, dal 1° gennaio 2022 è stato introdotto il braccialetto elettronico per gli autori dei reati di violenza domestica e stalking, ma secondo la gran consigliera che ne riconosce l’importanza, «esso costruirà un deterrente solo per i casi meno gravi, e quindi, a conti fatti nemmeno le norme contenute nel Codice civile spesso si rivelano efficaci e sono atte a colmare le lacune del diritto penale».
Sta passando troppo tempo
Il 3 maggio 2019 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale «ha deciso di sottoporre alle Camere federali un progetto per l’adozione di due norme penali - ma, osserva Soldati - dopo oltre 3 anni non si è arrivati ad alcun risultato concreto». Ormai da molto tempo sono in corso discussioni «ma non si arriva a colmare questa importante lacuna. La giurisprudenza ha tentato di porvi rimedio, ma senza una base legale specifica, non si può combattere in modo serio e puntuale questa piaga sociale»