Sotto la lente

«Siamo attenti agli aspetti umani, ma le decisioni sono prese a Berna»

Silvia Gada, responsabile della Sezione della popolazione, spiega la procedura d’asilo dopo il clamore sollevato dal caso Pokerce – «Il nostro ruolo è solo esecutivo: la verifica delle condizioni per concedere lo statuto di protezione spetta alla Segreteria di Stato della migrazione»
La politica migratoria si regge su leggi e procedure federali. © CdT/Gabriele Putzu
Spartaco De Bernardi
09.05.2026 06:00

La cronaca riporta sempre più spesso vicende di singoli, famiglie o minori costretti a lasciare la Svizzera dopo che la loro richiesta d’asilo è stata respinta. E le comunità nelle quali risiedono si mobilitano affinché queste persone possano continuare a vivere, lavorare e seguire una formazione in Ticino. È di questi giorni il caso della famiglia PokerceMercoledì mattina padre, madre e il figlioletto di 12 anni sono stati prelevati dagli agenti della Polizia cantonale dalla loro abitazione di Riazzino, dove risiedevano da oltre cinque anni, e rimpatriati, sotto scorta, a Istanbul. Non appena sceso dall’aereo, il capofamiglia è stato preso in consegna dalla polizia turca poiché ricercato per aver pubblicato in rete una vignetta ritenuta offensiva nei confronti del presidente Erdogan. Nel pomeriggio di giovedì è infine stato rilasciato, ma deve comunque rimanere a disposizione delle autorità. In Ticino sono rimasti i due figli maggiorenni, Zelal e Yekta, le cui speranze di poter rimanere nel nostro paese per portare a termine la loro formazione sono però legate a un filo. In precedenza, era stato dato risalto ai tre bambini di 10, 11 e 12 anni che abitavano dal 2016 nel Bellinzonese con i nonni e che avevano dovuto lasciare la Svizzera per fare ritorno in Honduras, loro Paese di origine dove risiedono i loro genitori biologici. Due casi diversi, con però un unico denominatore comune: la buona integrazione delle comunità che hanno accolto questi giovani, o giovanissimi.

«Sentinelle dei diritti umani»

A questo punto una domanda sorge spontanea: quale attenzione riservano le autorità federali e cantonali alle richieste di accordare loro un permesso speciale che giungono dalle «sentinelle dei diritti umani», come ama definirle l’avvocato Paolo Bernasconi, così che possano rimanere nel nostro Paese? Domanda che abbiamo girato a Silvia Gada, responsabile della Sezione della popolazione del Dipartimento delle Istituzioni. «La Sezione della popolazione è sempre molto attenta, per tutte le procedure di sua competenza, dell’aspetto umano e delle inevitabili emozioni forti che suscita una decisione negativa», risponde l’alta funzionaria del Cantone, la quale precisa che: «Nell’ambito della procedura d’asilo il Cantone ha un ruolo esecutivo e non decisionale. In effetti, il difficile compito di verificare se le condizioni per concedere lo statuto di protezione nell’ambito della procedura d’asilo è di competenza della Segreteria di Stato della migrazione (SEM), quindi federale. Il Cantone è chiamato, per legge, ad occuparsi esclusivamente di eseguire l’allontanamento per conto della Confederazione di persone oggetto di una decisione di diniego dell’asilo cresciuta in giudicato. Nello specifico le autorità cantonali trattano con attenzione e analizzano i casi sottoposti loro in ossequio alla legislazione vigente e alla relativa giurisprudenza federale e internazionale».

A ognuno la sua competenza

Quali strumenti, chiediamo ancora a Silvia Gada, hanno a disposizione le autorità ticinesi per contrastare una decisione di allontanamento decretata da quelle federali e combattuta con petizioni o altre iniziative da chi difende la causa della persona interessata? «Le autorità cantonali non possono ricorrere contro una decisione federale. Ciò rappresenterebbe, nel rispetto della separazione delle competenze tra Confederazione e Cantoni, un’ingerenza in una sfera di pertinenza dell’autorità federale. La Sezione della popolazione riceve la decisione negativa con l’ordine di allontanamento, dove viene già fissato un termine di partenza dalla SEM, e ha il compito di attuare l’allontanamento della persona». Ad ogni modo, spiega ancora la nostra interlocutrice, la persona straniera stessa, dopo aver ricevuto il «foglio di via», ha il diritto di inoltrare ricorso alle varie istanze giudiziarie federali. «Se, al termine dell’iter ricorsuale l’allontanamento è confermato, la persona dovrebbe rispettare la sentenza. Tuttavia, talvolta sceglie comunque di inoltrare una domanda per un permesso di dimora come “caso di rigore”. In questa eventualità, le autorità cantonali sono chiamate ad esprimere un preavviso all’indirizzo della SEM, che è sempre competente per la decisione». Non bisogna tuttavia dimenticare che le autorità cantonali sono vincolate ad una valutazione fondata sulle leggi e la giurisprudenza di riferimento.

Contesti molto sensibili

«Di principio, non è possibile preavvisare favorevolmente un “caso di rigore” poche settimane o pochi mesi dall’ultima decisione cresciuta in giudicato in merito all’asilo», precisa a tal proposito. Tutto sacrosanto, ma a volte le cittadine e i cittadini hanno l’impressione che il vissuto delle persone toccate da una decisione di allontanamento, in particolare la loro integrazione nella comunità che li ospita da mesi e a volte anni, conti poco o nulla. «Sono contesti umani molto sensibili e a volte le decisioni comunicate sono di difficile comprensione per la cittadinanza. Dipende da vari fattori e, in particolare, dal tempo trascorso sul nostro territorio e dalla fase della sua procedura si trova. Proprio per correttezza verso i richiedenti l’asilo, dopo una revisione della Legge federale, si è voluto limitare la presenza dei richiedenti in Svizzera, nei centri federali regionali, a 140 giorni in attesa dell’evasione della domanda. Ciò proprio per non indurre false aspettative di una permanenza duratura».

Parità di trattamento

A questo punto la responsabile della Sezione della popolazione ritiene utile fare una precisazione: se, come suo diritto, dopo una decisione negativa della SEM e nei termini indicati il richiedente inoltra ricorso, è importante comprendere che il tempo necessario per evadere la richiesta di un nuovo giudizio non può essere considerato come fattore discriminante. «Poniamoci la domanda: per quale motivo si garantisce il diritto di ricorso? La risposta è: per verificare la correttezza formale e sostanziale della prima decisione in base alla legge di riferimento, in questo caso dell’asilo. Se i criteri per ricevere l’asilo non sono adempiuti, quanto si fa in attesa della sentenza di un tribunale non può modificare la correttezza iniziale della decisione che non può quindi essere altro che confermata e rispettata». Ma non è tutto: «Favorire dei richiedenti l’asilo per il solo fatto che hanno procrastinato la loro presenza in Svizzera, in conseguenza delle procedure ricorsuali, rappresenterebbe una disparità di trattamento nei confronti di coloro che dopo una decisione d’asilo di prima istanza respinta, rispettano il termine di partenza impartito dalle competenti Autorità».

Esame approfondito

Silvia Gada precisa, infine, che «le specificità dei singoli casi, portati all’attenzione mediatica, sono già state esaminate approfonditamente e puntualmente durante la preparazione della decisione di merito da parte della SEM e, in caso di ricorso, dalle istanze superiori. D’altro canto, in base alle disposizioni e alla giurisprudenza citate, l’autorità cantonale non può fare altro che dar seguito alle decisioni emesse dalla SEM e ossequiare quanto sancito dalla legislazione e dalla giurisprudenza federale. Le decisioni non sono in balia delle singole persone che rivestono un ruolo nelle procedure ma, sempre nel rispetto dei singoli e consapevoli dell’importanza della decisione per un richiedente, sono ancorate nella legalità che tutela tutti».

«Un atto di umanità per Zelal e Yekta»

Il Gran Consiglio si mobilita — Sul caso Pokerce si mobilita, di nuovo, il Gran Consiglio. Un’interpellanza interpartitica (primo firmatario Maurizio Canetta, PS) chiede «un atto di umanità per Zelal e Yekta», all’indomani dell’espulsione dalla Svizzera dei loro genitori e del loro fratellino. Proprio a causa del coinvolgimento di quest’ultimo si vogliono capire i contorni della vicenda. Il Consiglio di Stato dovrà poi fornire i motivi che hanno portato a sequestrare i telefonini impedendo ai loro figli di contattarli in momenti così delicati. Inoltre, si chiede quali ostacoli ci siano ad un preavviso positivo sulla richiesta affinché a Zelal e Yekta venga riconosciuto il caso di rigore. «Ritiene sostenibile la posizione della SEM sull’affidabilità della giustizia in Turchia, alla luce delle prese di posizione di molte istanze istituzionali?» è l’ultima domanda posta al Governo.

Correlati
«Anche se me l’aspettavo, sono veramente delusa»
Il Consiglio di Stato risponde «picche» alla richiesta di intervento del granconsigliere socialista Maurizio Canetta affinché Zelal e Yekta Pokerce possano portare a termine la formazione malgrado la loro domanda d’asilo sia stata respinta
«Consentite a Zelal e Yekta di terminare la loro formazione»
Amici e compagni di scuola lanciano una petizione per permettere ai due ragazzi di etnia curda residenti a Riazzino insieme alla loro famiglia di continuare a seguire le lezioni e l’apprendistato nonostante la loro domanda d’asilo sia stata respinta - «Che fastidio potranno mai dare se, con sete di vita e ottimi voti, vanno a scuola invece di stare a casa?»
Il capofamiglia rimpatriato subito prelevato dalla Polizia
Yahya Pokerce, espulso dalla Svizzera con moglie e figlioletto, preso in consegna dagli agenti all’aeroporto di Istanbul - Le reazioni della politica, tra la comprensione per i risvolti umani della vicenda e l’obbligo di rispettare le leggi in materia di asilo