Il caso

Oratorio e sorpasso di spesa: respinto il ricorso

Giubiasco, pollice verso del Tribunale cantonale amministrativo al privato che contestava il credito di 2,7 milioni approvato dal Legislativo cittadino per la riqualifica della struttura - Rinuncia ad appellarsi al TF: il cantiere può quindi ripartire - Il dossier è ora in mano agli Enti locali
Il cantiere, nella primavera 2022. © CdT/Chiara Zocchetti
Alan Del Don
05.05.2025 06:00

Oratorio di Giubiasco: nulla da fare. Nemmeno stavolta. Dopo il Consiglio di Stato anche il Tribunale cantonale amministrativo (TRAM), come appreso dal Corriere del Ticino, ha respinto il ricorso di un cittadino contro il via libera di tre anni fa del Legislativo di Bellinzona al credito di 2,7 milioni di franchi per completare la trasformazione del complesso in Centro sociale e culturale intergenerazionale. La sentenza è giunta venerdì alle parti. La parola fine è stata scritta; l’abitante non si appellerà al Tribunale federale, ci ha confermato. Da notare che l’incarto è stato trasmesso alla Sezione degli enti locali affinché tratti il dossier alla stregua di un’istanza di intervento e proceda ad un’eventuale segnalazione al Ministero pubblico qualora «dagli accertamenti eseguiti dovessero emergere dei fatti penalmente rilevanti».

Cronistoria ed ostacoli

Era un verdetto atteso, quello del TRAM, perché i lavori (iniziati il 7 giugno 2017 dopo che l’allora Consiglio comunale di Giubiasco, il 12 ottobre 2015, aveva votato i 7,95 milioni necessari per la riqualifica dell’edificio) sono bloccati esattamente da cinque anni. Dal 15 aprile 2020, per la precisione. L’opera è una delle tre finite al centro della vicenda dei sorpassi di spesa (le altre sono il Policentro della Morobbia di Pianezzo e lo stadio Comunale in città), in quanto l’investimento improvvisamente era salito a 10,3 milioni circa (+28%). Il progetto è stato così ripreso in mano dal Dicastero opere pubbliche; il 16 maggio 2022 il plenum turrito aveva approvato il credito supplementare citato in apertura, non senza perplessità in merito alla gestione del dossier.

Critiche e repliche

Contro il sì dei consiglieri comunali il cittadino aveva interposto ricorso al Governo, che lo ha respinto nell’autunno dello stesso anno ritenendo la decisione del gremio «immune da critiche in quanto adottata in esito a un iter procedurale rispettoso dei dettami della Legge organica comunale». Da lì l’ulteriore censura al TRAM del cittadino - che, come nel primo caso, biasimava l’operato del Municipio in quanto non sarebbe in grado di «gestire con oculatezza» i vari progetti - che ha portato all’ennesimo stop ai lavori, rendendo impossibile l’inaugurazione in agenda ad inizio 2023 dopo 6-8 mesi di cantiere. Un’opera che, proprio in virtù delle lungaggini, è stata ironicamente paragonata alla Sagrada Familia di Barcellona.

Focus sulle motivazioni

I giudici della massima istanza ticinese, nelle sette pagine del verdetto, osservano che «il ricorrente non si confronta minimamente con gli argomenti che hanno condotto il Consiglio di Stato» a respingere il ricorso «né spiega da quali vizi sarebbe affetta la risoluzione del Legislativo (...). Come già davanti alla procedente istanza di giudizio (il Governo; n.d.r.), l’insorgente si dilunga a criticare il modo con il quale il Municipio di Bellinzona ha gestito il progetto dell’ex oratorio di Giubiasco, facendo per larghi tratti riferimento ad altre vicende del tutto estranee a quella qui in discussione (Città dei mestieri, lavori allo stadio Comunale, centro polifunzionale di Pianezzo, eccetera) per cercare di dimostrare, attraverso degli argomenti non sempre di agevole comprensione, l’imperizia dimostrata dai municipali nell’amministrare la cosa pubblica».

Per il TRAM, pertanto, ne discende che «seppur valutata con la dovuta indulgenza la sua impugnativa non rispetta i requisiti minimi di motivazione richiesti dalla legge e come tale andrebbe dichiarata irricevibile». I giudici, a titolo abbondanziale, aggiungono altresì che il gravame «qualora lo si volesse considerare ammissibile sarebbe in ogni caso da respingere nel merito».

«Sorpasso di spesa biasimevole»

Vediamo, allora. Stando ai giudici, riguardo al processo di formazione della volontà espressa dai consiglieri comunali «non vi sono elementi che permettono di concludere che sia stato in qualche modo viziato da delle irregolarità». Il plenum ha deliberato, insomma, «con la necessaria conoscenza di causa». La decisione, prosegue il Tribunale cantonale amministrativo, «non risulta lesiva della legge nemmeno dal profilo materiale. Il fatto che essa sia stata adottata per rispondere alla necessità di rimediare a un importante e biasimevole sorpasso di spesa verificatosi nella realizzazione di un’opera pubblica non la rende ancora tale».

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