Caso plusvalenze

Perché la Juventus sì e gli altri no? Risponde la FIGC

Il club bianconero ha commesso «un illecito disciplinare sportivo» – I 15 punti di penalità? «La Corte ha tenuto conto della gravità e della natura ripetuta e prolungata della violazione e della stessa intensità e diffusione di consapevolezza della situazione nei colloqui tra i dirigenti»
© KEYSTONE (AP Photo/Antonio Calanni)
Jenny Covelli
30.01.2023 16:24

Una penalizzazione di 15 punti da scontare nel campionato in corso, oltre alle sanzioni inflitte ai componenti del CdA dimissionario. È quella inflitta alla Juventus dalla Corte federale d’appello, il 20 gennaio. E oggi, con 36 pagine, la Corte Federale d'Appello della FIGC ha motivato la condanna. La Juventus ha commesso «un illecito disciplinare sportivo» e, nel decidere la sentenza – i 15 punti di penalizzazione –, la Corte ha «tenuto conto della gravità e della natura ripetuta e prolungata della violazione e della stessa intensità e diffusione di consapevolezza della situazione nei colloqui tra i dirigenti della FC Juventus S.p.A». 

Le motivazioni

Scopo del processo sportivo non era «giungere a una determinazione numerica esatta dell’ammontare delle plusvalenze fittizie, bensì individuare se un fenomeno di tale natura vi sia effettivamente stato» (se, quindi, si potesse parlare di illecito disciplinare sportivo) e, infine, «se esso possa essere considerato sistematico, cioè riferito a più operazioni e più annualità», come contestato dalla Procura federale». 

Nel merito, è stato ritenuto che il club bianconero abbia commesso l'illecito. La base? «La documentazione acquisita dalla Procura federale, direttamente proveniente dai dirigenti della società con valenza confessoria». Ma anche «le intercettazioni anch’esse inequivoche». E ancora, «la contrattualistica volta a regolare un effetto concreto di permuta non manifestato all’esterno». E, ancora, «ulteriori evidenze», nello specifico «relative ad interventi di nascondimento di documentazione (caso Pjanic) o addirittura manipolatori delle fatture (caso Olympique De Marseille)». Nel complesso insomma, si legge, «un quadro fattuale che assorbe ogni altra considerazione».

«L'inevitabile alterazione del risultato sportivo»

Nel caso specifico, si legge a pagina 33, devono essere ponderati quanto meno i seguenti elementi: (a) la natura ripetuta, su più esercizi, del comportamento e, dunque, la «sistematicità»; (b) la rilevanza del comportamento sulla ripetuta violazione dei principi di verità e correttezza dei bilanci interessati dalle operazioni, indipendentemente dalla quantificazione numerica dell'alterazione (comunque oggettivamente rilevante) e dalla qualificazione di detti bilanci come falsi; (c) la particolare rilevanza che deve essere assegnata ad un tale comportamento di inattendibilità dei bilanci rispetto al grado specifico di lealtà che deve essere richiesto ad una società sportiva, a maggior ragione quotata; (d) la già richiamata invasività della consapevolezza a più livelli dirigenziali e societari di un comportamento non corretto (sul piano quanto meno sportivo); (e) le modalità specifiche con le quali il comportamento ha costantemente alterato il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, essendo emersi episodi di oggettiva opacità rispetto alla natura coeva e permutativa delle operazioni di scambio, così come episodi di mancata comunicazione di carteggi ritenuti dalla stessa FC Juventus S.p.A. rilevanti per la determinazione dei corretti valori delle operazioni compiute o addirittura episodi di modificazione delle fatturazioni al fine di non far emergere i fenomeni integralmente compensativi delle operazioni condotte; (f) lo stesso necessario intervento della CONSOB a fini di enforcement dell’informazione contabile, misura che ha particolare valenza di comunicazione al pubblico del comportamento corretto (invece inadempiuto) che l’emittente avrebbe dovuto avere.

Ricapitoliamo: l'illecito sarebbe stato sistematico; i bilanci sarebbero stati «falsati» ripetutamente; la mancata lealtà della società è rilevante, anche considerando che è quotata in Borsa; c'era volontà di illecito (o perlomeno consapevolezza di commetterlo); sarebbero emerse «opacità» nelle operazioni di scambio, non sarebbero stati comunicati i carteggi e le fatture sarebbero state modificate; la «falsità» del club.

Ecco come si è arrivati alla penalità di 15 punti. «La sanzione deve essere proporzionata anche all’inevitabile alterazione del risultato sportivo che ne è conseguita tentando di rimediare ad una tale alterazione, così come deve essere proporzionata al mancato rispetto dei principi di corretta gestione che lo stesso Statuto della FIGC impone quale clausola di carattere generale in capo alle società sportive (art. 19)».

Perché solo la Juve?

Per quanto riguarda il proscioglimento degli altri club toccati dall’inchiesta torinese - «discorso diverso deve svolgersi per gli altri deferiti», si legge -, la corte della Federazione precisa che «non sussistono evidenze dimostrative specifiche che consentano di sostenere efficacemente l’accusa», che dimostrino cioè «che vi sia stata una sistematica alterazione di più bilanci». Di conseguenza, la Juventus è risultata l’unico club soggetto alla penalizzazione.

«Una sola operazione» per la Samp

Parlando delle società UC Sampdoria, FC Pro Vercelli 1892, Genoa CFC, Parma Calcio 1913, Pisa Sporting Club, Empoli FC, Novara Calcio e Delfino Pescara 1936, «le intercettazioni, i manoscritti (incluso il “Libro Nero di FP”), e la documentazione acquisita dalla Procura della Repubblica di Torino non coinvolgono direttamente tali società».

Quanto alla UC Sampdoria, «l’unica intercettazione di rilievo risulta essere quella contenente un riferimento riguardante l’operazione Audero-Peeters-Mulé conclusa appunto tra la FC Juventus S.p.A. e la UC Sampdoria». A cui «può aggiungersi una mail inviata il 27 gennaio 2019 dall’avvocato Romei (UC Sampdoria) a Cherubini (FC Juventus S.p.A.)». Il primo scrive: «Peeters: cessione alla Juve e prestito alla Samp. Ricordo che abbiamo due ipotesi: 2,5 + 1,5 + 50% oltre i due milioni; 3 + 1 bonus + 50% oltre i due milioni; anche fare a metà strada”. Su Audero mi sembra che sia tutto ok. Prestito con obbligo (16+4)». Per la Corte «si tratta però di una sola operazione, certamente sospetta (come aveva correttamente evidenziato la decisione del 27 maggio 2022, qui revocata), ma per la quale non può raggiungersi (quanto meno dal lato della UC Sampdoria) certezza di illiceità e che comunque non appare sufficiente per sostenere una accusa rivolta ad una sistematica alterazione dei bilanci, avendo così impostato il proprio deferimento la Procura federale». Niente di «sistematico», insomma.

Un'operazione a testa per Parma, Novara e Pescara

Quanto alle società Parma Calcio 1913, Novara Calcio e Delfino Pescara 1936, la Procura federale richiama le contestazioni della CONSOB (Commissione nazionale per le società e la Borsa). «Dette contestazioni, però, si riferiscono (se osservate dal lato “opposto” alla FC Juventus S.p.A. invece sempre presente in tutte le operazioni) a tre operazioni. Si tratta degli scambi Lanini-Minelli, Masciangelo-Brunori e Lamanna-Barbieri, condotti da tre società diverse (rispettivamente Parma, Novara e Pescara), uno per società e senza alcuna reiterazione nell’arco di più esercizi».

Nessuno nega che vi siano state, quindi. Ci sono. Nero su bianco. «Nessuno può dubitare che le operazioni in esame scontino lo stesso vizio degli scambi compiuti dalla FC Juventus S.p.A. con controparti straniere (tenuto conto della volontà di eseguirle come scambio basandosi sulla stanza di compensazione per effetto della quale pagamenti incrociati società di serie A o di B si compensano a meno che non sia diversamente disciplinato)».

Ma, c'è un «ma». Anzi, ce ne sono due. Sollevati dalle difese dei club interessati e accettati dalla Corte. «Non può esservi alcuna sistematicità da contestare in una singola operazione (prima considerazione)». La conseguenza? «Una condanna di Parma, Novara e Pescara per il mero “contatto” con la FC Juventus S.p.A. risulterebbe ingiustificata (seconda considerazione) in assenza di prove oggettive della violazione». E le prove «non sono rinvenibili nella documentazione prodotta dalla Procura federale». Oltre al fatto che le considerazioni della CONSOB in merito ai principi contabili non trovano applicazione per le società italiane non quotate (a differenza della Juve). «Ma, allora, il sospetto che eventualmente può inferirsi con riguardo alle suddette società non è sufficiente a determinare una condanna. Tanto più in riferimento a contestazioni che nel ricorso appaiono sostanzialmente abbandonate dalla Procura federale (gli scambi di giocatori direttamente intervenuti tra società diverse dalla FC Juventus S.p.A., in particolare gli scambi diretti tra Pescara e Parma o tra Sampdoria e Chievo Verona)».

Solo un accenno al Genoa

Infine, «poco o nulla è provato dalla Procura federale con riguardo alle società FC Pro Vercelli 1892, Genoa CFC, Pisa Sporting Club ed Empoli FC, società sostanzialmente non presenti nelle intercettazioni della FC Juventus S.p.A., fatta sola eccezione per un cenno operato nei confronti del Genoa, ma senza la partecipazione diretta di alcun responsabile di tale società e in forma oggettivamente generica (senza cioè alcuna indicazione di giocatori specifici)».

Ecco fatto. Solo la Juve, dunque. La Corte «non può superare l’assenza, dal lato delle società UC Sampdoria, FC Pro Vercelli 1892, Genoa CFC, Parma Calcio 1913, Pisa Sporting Club, Empoli FC, Novara Calcio e Delfino Pescara 1936, di evidenze documentali in grado di offrire certezza della sussistenza della violazione effettivamente contestata». Per tale ragione, «non sussistono ragioni sufficienti per sanzionare tali società».

Il 20 gennaio la Corte Federale d’Appello presieduta da Mario Luigi Torsello, accogliendo in parte il ricorso della Procura Federale sulla revocazione parziale della decisione della Corte Federale di Appello a Sezioni Unite n. 89 del 27 maggio scorso, ha sanzionato la Juventus con 15 punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva e con una serie di inibizioni per 11 dirigenti bianconeri (30 mesi a Paratici, 24 mesi ad Agnelli e Arrivabene, 16 mesi a Cherubini, 8 mesi a Nedved, Garimberti, Vellano, Venier, Hughes, Marilungo e Roncaglio). La Corte ha confermato il proscioglimento per gli altri 8 club coinvolti (Sampdoria, Pro Vercelli, Genoa, Parma, Pisa, Empoli, Novara e Pescara) e i rispettivi amministratori e dirigenti.
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